Posted by Società Italiana Brevetti on 4 settembre 2014

Privativa comunitaria

Territorio

Dopo la concessione della privativa per varietà vegetale comunitaria, la varietà è protetta unitariamente nell’intero territorio dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Ceca (Rep.), Cipro,Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (complessivamente Kmq 3.973.000 e 452,7 milioni di abitanti).

Varietà vegetali proteggibili

Sono proteggibili le varietà vegetali nuove, distinte, stabili e omogenee.

Novità (commerciale)

La varietà vegetale deve rispondere al requisito di novità, secondo il quale il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto di raccolta della varietà non deve aver formato oggetto di atti commerciali entro i seguenti termini prima della presentazione della domanda di privativa:

  • stati dell’Unione Europea: 1 anno
  • in qualsiasi altro stato: 6 anni per le varietà a fusto legnoso, 4 anni per tutte le altre varietà.

La varietà vegetale deve rispondere al requisito di novità, secondo il quale la varietà, precedentemente alla presentazione della domanda di protezione, non deve essere stata ceduta a terzi nell’Unione Europea da più di 1 anno, né in qualsiasi altro stato, da più di 6 anni per le varietà a fusto legnoso e da più di 4 anni per tutte le altre varietà.

Distintività

Il requisito della distintività è soddisfatto quando la varietà vegetale è chiaramente distinguibile da qualsiasi altra varietà che è notoriamente conosciuta all’atto della presentazione della domanda di protezione.

Stabilità

La varietà deve mantenere la stabilità nei suoi caratteri anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive.

Omogeneità

La varietà deve possedere sufficiente omogeneità.

Denominazione varietale

La nuova varietà vegetale deve essere contraddistinta da una denominazione varietale che deve essere facilmente riconoscibile da un eventuale marchio relativo alla stessa varietà.

Chi può richiedere una privativa comunitaria per varietà vegetale

Può richiedere una privativa comunitaria per varietà vegetale ogni persona, fisica o giuridica, appartenente all’Unione Europea, a stati membri della Convenzione dell’Unione per la Protezione delle Varietà Vegetali (UPOV) oppure ad altri paesi che garantiscono reciprocità di trattamento.

Stati membri

L’elenco aggiornato degli stati membri della Convenzione dell’Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali può essere scaricato dal sito dell’UPOV.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali con sede ad Angers, in Francia, oppure presso organismi nazionali dei paesi dell’Unione Europea delegati dall’Ufficio Comunitario.

Effetti della domanda

La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dopo la pubblicazione della domanda e fino al rilascio alla stessa, conferisce una protezione limitata in base alla quale il titolare ha la possibilità di chiedere un ragionevole compenso per gli atti di terzi che, a partire dalla concessione della protezione, sono considerati contraffazione della privativa.

Priorità

E’ possibile rivendicare entro 12 mesi la priorità di una precedente domanda presentata in uno stato membro dell’Unione Europea o della Convenzione UPOV.

Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali da utilizzare nella procedura di fronte all’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali sono tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea.

Esame della domanda

L’esame della domanda viene effettuato per verificare l’esistenza dei requisiti di novità, distintività, stabilità e omogeneità e per quanto riguarda la denominazione varietale.

Pubblicazione della domanda

La pubblicazione della domanda viene effettuata sul Bollettino Ufficiale dell’Ufficio Comunitario per le Varietà Vegetali.

Opposizione

È possibile per qualunque terzo presentare opposizione contro il rilascio di una privativa comunitaria fino all’emissione di una decisione di rilascio che riguarda la stessa. Le opposizioni riguardanti la denominazione varietale debbono essere presentate entro 3 mesi dalla pubblicazione della stessa denominazione varietale sul Bollettino Ufficiale.

Concessione

La concessione del certificato di protezione per varietà vegetale comunitaria avviene se la domanda non viene rifiutata e non è oggetto di opposizione, o se l’opposizione viene respinta.

Diritti conferiti dalla privativa comunitaria per varietà vegetale

La privativa comunitaria per varietà vegetale conferisce al titolare un diritto esclusivo sul materiale di propagazione della varietà in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Durata

La durata della protezione comunitaria è di 25 anni dalla data di rilascio, prolungati a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso.

Cessione

E’ consentita la cessione soltanto rispetto a soggetti aventi essi stessi diritto di presentare domanda di privativa comunitaria.

Licenza

La licenza può riguardare in tutto o in parte la privativa comunitaria e può essere esclusiva o non esclusiva.

Protezione doganale

La domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dalla privativa per novità vegetale.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Convenzione UPOV (Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali).

Related posts