Approfondimenti / Faq

FAQ - Software e diritto d'autore

Come può tutelare i propri diritti l'autore di software?

L’autore di software può tutelare i propri diritti in base alla legge sul diritto d’autore. Il software può inoltre essere depositato presso un apposito registro (vedi anche “Quali sono le formalità da soddisfare per godere della protezione del diritto d’autore?”).

La tutela del diritto d’autore è relativa al codice sorgente del programma e al materiale preparatorio per la sua progettazione, purché rispondenti ai requisiti di originalità e carattere creativo.

I diritti sul software rimangono di proprietà dell’autore del software originale anche in caso di modifiche da parte di terzi, laddove le modifiche non interessino gli aspetti innovativi ma riguardino esclusivamente parti accessorie del programma.

Tuttavia, se il programma risolve un particolare problema tecnico in modo innovativo producendo un effetto tecnico sostanziale, è anche possibile depositare una domanda di brevetto per software (ad esempio come espressione di un procedimento industriale), a prescindere dal linguaggio di programmazione.

La progettazione o realizzazione di un sito web può essere protetta dalle imitazioni?

Il testo, la grafica, e in generale il contenuto di un sito web sono proteggibili se rispondono ai requisiti della legge sul diritto d’autore. Nel caso in cui la tutela sia applicabile ad un sito, le condizioni sono le stesse che per qualsiasi altra opera protetta da diritto d’autore.

 

Un sistema per svolgere commercio elettronico è coperto dal diritto d'autore?

I sistemi di commercio elettronico in quanto tali non possiedono i requisiti per godere della protezione della legge italiana sul diritto d’autore. Ciò che può essere protetto è l’eventuale software (vedi anche “Come può tutelare i propri diritti l’autore di software?”).

Inoltre, è possibile proteggere come marchio la denominazione scelta per contraddistinguere il sistema di commercio elettronico, in modo che essa non venga utilizzata da terzi concorrenti per attività uguali o simili. Si tenga presente che quanto detto sopra riguarda la normativa italiana. In altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, la legge consente di brevettare, a certe condizioni, anche un sistema di commercio elettronico, purché si tratti di un sistema che sia nuovo e non ovvio dal punto di vista commerciale.