Posted by Società Italiana Brevetti on 26 febbraio 2014

Il dl Destinazione Italia è legge: credito di imposta per attività R&S con enfasi sui brevetti

La legge di conversione conferma il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, mettendo in particolare rilievo quelle che si concretizzano nella creazione di brevetti.

Il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) istituito dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 “Destinazione Italia” è stato confermato con la conversione in legge del provvedimento (Legge 21 febbraio 2014 n. 9 pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014).

Da notare che rispetto al testo originale del decreto-legge, le modifiche apportate in sede di conversione (vedi testo coordinato) danno maggior rilievo alle attività di R&S che generano brevetti ai fini dei criteri ammissibilità al credito di imposta.

Limite massimo complessivo

Il credito di imposta concedibile ha un limite massimo complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

Beneficiari

Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro che effettuano attività di R&S. Nel caso di consorzi e reti di impresa, l’agevolazione è ripartita secondo la partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

Importi

Il credito di imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 % degli incrementi annuali di spesa nelle attività di R&S registrati in ciascuno dei periodi di imposta del triennio 2014-2016, a condizione che la spesa sostenuta in ciascun periodo di imposta sia stata di almeno 50.000 euro.

Attività di R&S ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di R&S; la legge specifica che fra esse è “inclusa la creazione di nuovi brevetti”:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Attività ammissibili solo in caso di creazione di nuovo brevetto

Il comma 4 dell’articolo 3 della legge specifica che non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti.

Da notare che per rendere operativo il credito di imposta saranno necessari sia l’approvazione delle Commissione Europea che un ulteriore decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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