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FAQ - Design italiano e comunitario

Quanto costa registrare un design?

Quanto costa registrare un design? Le tasse per la registrazione di un design italiano sono di circa 86 euro per il primo design e 136 euro nel caso di deposito multiplo. Per registrare un design comunitario, valido in tutti gli stati dell’Unione Europea, le tasse per la registrazione sono di circa 350 euro per il primo design (con costi inferiori per i successivi design nel caso di deposito multiplo). I costi indicati non comprendono l’assistenza professionale.

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Cosa si intende per design?

Per design si intende l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte. Sono design registrabili i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e i loro componenti visibili, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. I componenti di un prodotto complesso sono registrabili se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e se le loro caratteristiche visibili possiedono i requisiti di novità ed individualità. Non è consentita la registrazione di quelle caratteristiche di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire la connessione o l’incorporazione con un altro prodotto o quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

 

Che differenza c’è fra design registrato e non registrato?

Sia in Italia che in tutti gli stati dell’Unione Europea l’autore del prodotto di design ha il diritto di impedirne ogni imitazione. Tuttavia laddove il design sia stato registrato, tale diritto si estende anche alle imitazioni non intenzionali, ed ha una durata di 25 anni. Il design che non sia stato registrato può invece essere protetto solo contro le copie intenzionali, ma non contro le imitazioni create da chi plausibilmente non conosceva il design originale. Inoltre la tutela del design non registrato dura soltanto tre anni dalla data in cui il prodotto di design è stato divulgato al pubblico per la prima volta all’interno dell’Unione Europea (vedi anche tabelle “Design italiano registrato/non registratoe “Design comunitario registrato/non registrato“).

 

La registrazione del design mi garantisce il diritto all'uso esclusivo in tutto il mondo?

La registrazione di un design ha valore territoriale. A seconda del numero di stati in cui si desidera ottenere la registrazione del design, è possibile richiedere:

– una registrazione nazionale, con effetti limitati allo stato in cui viene effettuata la registrazione (ad esempio il design italiano 

– una registrazione di design comunitario con validità in tutti i paesi membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

una registrazione internazionale per i paesi che aderiscono dell’Accordo de L’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali.

Posso difendere l’esclusiva di un design che uso da tempo ma che non ho mai registrato?

Un design può essere registrato entro un termine di 12 mesi dalla sua prima divulgazione all’interno dell’Unione Europea. Ciò vale sia per la registrazione di un design italiano che per la registrazione di un design comunitario. Scaduto tale termine, il design può godere solo della tutela riconosciuta, sia dalla legge italiana che dalle norme comunitarie, ai disegni o modelli non registrati (per una durata di 3 anni dalla prima divulgazione, vedi anche tabelle “Design italiano registrato/non registrato” e “Design comunitario registrato/non registrato“).

Cosa si intende per divulgazione del design?

Per divulgazione si intende la messa a disposizione del pubblico di un design in modo tale che gli ambienti interessati all’interno dell’Unione Europea possano ragionevolmente esserne informati (es. divulgazione su rivista di settore).

Quali strumenti prevede la legge per difendere il design?

La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti derivanti da design: quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il design consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci:

– diffida: talvolta è sufficiente rendere noto al contraffattore l’esistenza del diritto sul design e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della contraffazione;

– sequestro dei prodotti contraffatti o inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione: si tratta, come nel caso della descrizione giudiziale (vedi paragrafo seguente), di misure cautelari che possono essere richieste al giudice sia prima di instaurare una azione giudiziaria, sia nel corso del giudizio stesso. Tali provvedimenti, se concessi, risultano estremamente efficaci nella difesa del design;

– descrizione giudiziale: come per il sequestro e l’inibitoria deve essere richiesta al giudice per acquisire la prova di una supposta contraffazione. La descrizione è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e può avvenire anche durante una fiera con evidente pregiudizio per il contraffattore;

– denuncia penale: presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa oltre alla possibilità di un sequestro dei prodotti in contraffazione.

Il design registrato gode anche della protezione in base al diritto d’autore?

Secondo la legge italiana, i design che presentino di per sé particolare carattere creativo e valore artistico possono usufruire della tutela del diritto d’autore oltre che della protezione derivante dalla registrazione come modello.

Come si dimostra la prima divulgazione di un design?

La prima divulgazione di un design si dimostra, ad esempio, presentando i documenti di fatturazione comprovanti la prima vendita del prodotto, nonché la documentazione relativa a campagne pubblicitarie, partecipazione a fiere ed esposizioni, ecc. Per avere valore probatorio, tutta la documentazione deve essere riconducible a una data precisa.