Posted by Società Italiana Brevetti on 4 settembre 2014

Design comunitario

Territorio

La registrazione protegge unitariamente il design in tutti i paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (complessivamente Kmq 4.367.000 e 499,7 milioni di abitanti).

Requisiti di registrabilità

Il design (modello o disegno) per essere registrabile deve soddisfare due requisiti di registrabilità: essere nuovo ed avere carattere individuale, cioè suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati.

Modelli o disegni registrabili

Sono modelli o disegni registrabili i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e i loro componenti visibili, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

La gamma dei prodotti registrabili è di fatto molto vasta. Tra l’altro sono registrabili disegni figurativi applicabili a prodotti a scopo di abbellimento, decorazione o caratterizzazione.

Sono registrabili, ad esempio, una tramatura di stoffa, delle cuciture particolari a vista, la conformazione di tasche o altre parti di capi di abbigliamento oppure disegni da applicare su di essi, ma anche marchi costituiti da elementi grafici particolari che non siano registrabili come marchi o siano di uso solo temporaneo, ecc.

I componenti di un prodotto complesso sono registrabili se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e se le loro caratteristiche visibili possiedono i requisiti di novità ed individualità.

Non è consentita la registrazione di quelle caratteristiche di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire la connessione o l’incorporazione con un altro prodotto, né quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Novità

La novità di massima deve essere assoluta: la divulgazione da parte di terzi dello stesso design in data anteriore a quella di presentazione della domanda oppure alla data di priorità può rendere nullo il design. Invece, la divulgazione del design da parte dell’autore non ne pregiudica la registrabilità se questa avviene entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione. Inoltre, la registrabilità di un design non è pregiudicata dalla divulgazione che non possa ragionevolmente essere conosciuta da ambienti specialistici e interessati all’interno della Comunità Europea.

Chi può richiedere un design comunitario

Può richiedere un design comunitario ogni persona fisica o giuridica.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti in un’apposita lista tenuta dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna) oppure presso l’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) o presso un Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di uno Stato dell’Unione Europea.

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro ufficiali dell’Ufficio (UAMI) sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, il tedesco.

Design multiplo

Con una sola domanda per un design multiplo è possibile richiedere la protezione di più modelli o disegni rientranti nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale di Locarno sui disegni e i modelli.

Priorità

E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di design presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi o dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (o in uno stato che garantisce un diritto di reciprocità) entro 6 mesi dalla data di tale prima domanda. Una prima domanda di design comunitario può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande nazionali in altri paesi membri della Convenzione di Parigi per lo stesso oggetto.

Accessibilità ai terzi

All’atto della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere il differimento della pubblicazione del design fino a 30 mesi dalla data di presentazione della domanda o di priorità.

Diritti derivanti dalla domanda

Il titolare può impedire che un terzo utilizzi un design comunitario e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.

Esame della domanda

Non è previsto un esame sostanziale della domanda di registrazione per verificare la sussistenza dei requisiti di novità e carattere individuale. Tuttavia, qualsiasi persona fisica o giuridica – ed anche una autorità pubblica a tal fine abilitata – può presentare all’Ufficio una domanda motivata di annullamento del design registrato.

Pubblicazione della domanda

Viene effettuata sul Bollettino dei modelli o disegni comunitari.

Opposizione

Non esiste procedura di opposizione.

Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione del design comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di impedirne ogni imitazione, anche non intenzionale, in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione del prodotto di design, termine rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

Tasse di mantenimento

Le tasse di mantenimento relative al design comunitario possono essere pagate in 5 versamenti quinquennali di cui il primo al momento della presentazione della domanda.

Licenza, cessione, diritti di garanzia

Un design comunitario come oggetto di proprietà è assimilato ad un design nazionale. Secondo la legge italiana un design può essere oggetto di licenza o cessione nonché di diritti di garanzia.

Protezione del design non registrato

La normativa comunitaria tutela i diritti sul design anche in assenza di registrazione. Tali diritti sul design non registrato vengono acquisiti automaticamente, senza alcuna formalità.

La protezione del design non registrato è più limitata, e di durata inferiore (3 anni) rispetto al design registrato: è possibile confrontare direttamentea le caratteristiche essenziali di entrambe le forme di protezione nella tabella “Design comunitario registrato e non registrato”.

Termine per la registrazione del design divulgato

Entro un termine di 12 mesi dalla prima divulgazione del design è necessario procedere alla registrazione (durata fino a 25 anni) o usufruire solo della tutela riconosciuta ai disegni o modelli non registrati (durata 3 anni).

Protezione doganale

La domanda o registrazione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal design.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

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