Posted by Società Italiana Brevetti on 4 settembre 2014

Marchio internazionale

Marchi registrabili

Sono marchi registrabili i segni che rispondano ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale degli stati membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid designati dal richiedente.

Chi può richiedere un marchio internazionale

Può richiedere un marchio internazionale ogni persona fisica o giuridica appartenente a, o residente in, uno stato membro dell’Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Domanda di marchio internazionale e marchio nazionale/comunitario

La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio comunitario.

Classificazione dei prodotti e servizi

Si applica la classificazione internazionale. Una domanda può comprendere prodotti e servizi appartenenti a più classi di detta classificazione.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda internazionale va effettuata presso l’ufficio nazionale del paese in cui è stato depositato o registrato il corrispondente marchio nazionale o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno se la prima domanda è relativa a un marchio comunitario. Tali uffici provvederanno ad inoltrare la domanda all’OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera).

Lingua ufficiale

Le lingue ufficiali da utilizzare per la domanda sono il francese e ovvero l’inglese.

Priorità

E’ possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o di marchio comunitario, entro 6 mesi dalla data di tale domanda.

Stati membri

L’elenco aggiornato degli stati membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid può essere scaricato dal sito dell’OMPI/WIPO (file .pdf, 80 K).

Designazione degli stati

La designazione degli stati membri nei quali si intende ottenere la protezione del marchio va indicata obbligatoriamente nella domanda. Una registrazione internazionale può essere successivamente estesa ad altro o ad altri paesi membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid.

Diritti derivanti dalla registrazione internazionale

La registrazione internazionale di marchio equivale, per quanto riguarda la protezione, ad un deposito nazionale in tutti gli stati designati. In detti stati la validità del marchio è condizionata al rispetto della normativa nazionale.

Esame e opposizione

Ciascun paese membro, se la legge nazionale lo prevede, in generale entro 12 o 18 mesi dalla comunicazione della registrazione internazionale, può notificare all’OMPI/WIPO l’emissione di un rifiuto della registrazione di marchio nel proprio territorio per non rispondenza alla normativa nazionale o per l’esistenza di diritti anteriori di terzi. Se previsto dalla legge nazionale, i titolari di diritti anteriori possono attivare una procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio dello stato. Dopo l’emissione di un rifiuto, il titolare del marchio internazionale può agire al fine di superare i motivi che hanno determinato il rifiuto stesso in quel determinato stato.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione internazionale è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Cessione/licenza

Il marchio internazionale può essere oggetto di cessione solamente a soggetti che hanno diritto a richiedere un marchio internazionale. Il marchio internazionale può essere dato in licenza d’uso a terzi per tutti o parte dei paesi designati e per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Protezione doganale

La registrazione internazionale dà diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Accordo e Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, Convenzione di Parigi.

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