Posted by Società Italiana Brevetti on 5 settembre 2014

Brevetto per software

Il software può essere tutelato tramite brevetto quando contiene uno o più algoritmi innovativi dal punto di vista tecnico. Sono software brevettabili, ad esempio, quelli relativi alla compressione dei dati, all’accelerazione video, al calcolo di parametri operativi.

Per brevettare un software non è necessario fornire le linee di codice, mentre occorre descrivere dettagliatamente gli algoritmi innovativi e la loro interazione con il software, in particolare attraverso un documento contenente, ad esempio:

  • metalinguaggi
  • diagrammi di flusso
  • schemi a blocchi dei sistemi hardware e software utilizzati.

In ogni caso, per poter essere brevettato, il software deve soddisfare anche i normali requisiti di brevettabilità di tutte invenzioni, in particolare la novità e l’attività inventiva.

Icone, caratteri e simboli grafici possono anche essere tutelati mediante registrazione di design, purché soddisfino sempre i normali requisiti di registrazione.

Il software gode anche della tutela (significativamente più limitata) del diritto d’autore, e può essere depositato presso un apposito registro.

Il titolare di diritti di brevetto o di autore sul software ha diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Related posts