Posted by Società Italiana Brevetti on 14 maggio 2014

Denominazioni di origine, sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Salame Felino

TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
La denominazione di origine non registrata non gode della tutela ai sensi della normativa UE, ma può essere tutelata da una disposizione nazionale nel caso di prodotti con caratteristiche non strettamente connesse all’origine geografica, a condizione che tale disposizione non sia in contrasto con le norme UE sulla tutela di DOP e IGP e sulla libera circolazione delle merci.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in data 8 maggio 2014 sulla causa C-35/13, riguardante la denominazione “Salame Felino” – utilizzata per un tipo di salame tradizionalmente prodotto a Felino in provincia di Parma – che vede contrapposte da un lato la Kraft Foods Italia S.p.A. insieme all’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (Assica) e dall’altro l’Associazione fra produttori per la tutela del Salame Felino insieme alle 12 imprese ad essa associate.

I fatti all’origine del procedimento
Occorre premettere innanzitutto che all’epoca dei fatti la denominazione “Salame Felino” non era registrata né come indicazione geografica né come denominazione di origine ai sensi delle norme comunitarie allora vigenti in materia, cioè del Regolamento CE 2081/92 (in seguito abrogato dal Regolamento CE 510/2006).

Nel 1998 l’Associazione per la tutela del Salame Felino aveva citato in giudizio la Kraft Jacobs Suchard S.p.A. (la Kraft) dinanzi al Tribunale di Parma per concorrenza sleale, lamentando che la convenuta aveva posto in vendita un salame recante la denominazione “Salame Felino” prodotto in Lombardia, dunque in una regione diversa da quella di Parma. Il tribunale, con sentenza del 9 febbraio 2001, aveva stabilito che l’Associazione per la tutela del Salame Felino non poteva avvalersi delle norme comunitarie sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche in assenza di una specifica registrazione; la sentenza aveva però riconosciuto che l’Associazione per la tutela del Salame Felino poteva far valere le seguenti disposizioni dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 198/1996:

«1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
2. Fermo il disposto dell’articolo 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica».

Il tribunale, dopo aver constatato che i prodotti commercializzati dalla convenuta non provenivano dal territorio di Parma, e che il Salame Felino godeva di una reputazione presso i consumatori in virtù delle sue caratteristiche derivanti da una peculiarità collegata all’ambiente geografico, aveva condannato la Kraft per concorrenza sleale.

La Kraft e l’Assica avevano prima presentato appello, respinto con sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 12 gennaio 2006, e poi erano ricorse in Cassazione, affermando che il sistema di protezione delle denominazioni di origine di cui al Regolamento CE 2081/92 osta a che una normativa nazionale possa conferire un diritto di utilizzare in esclusiva una denominazione di origine priva di registrazione comunitaria, e che in ogni caso l’esistenza di una protezione concessa a una denominazione di origine presuppone la presenza di una specifica normativa non riscontrabile nel procedimento principale.

La Corte di Cassazione aveva sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea due questioni pregiudiziali:

1) Se il regolamento CE 2081/1992 debba essere interpretato nel senso di escludere che una associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva una denominazione geografica per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa.
2) Quale sia, con riferimento alle disposizioni dello stesso regolamento, il regime da applicare nel mercato dell’Unione Europea e in quello di uno Stato membro ad una denominazione geografica priva di registrazione.

La sentenza della Corte di Giustizia UE
La Corte UE ha risposto alla seconda questione dichiarando che il regolamento CE 2081/92 non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che questa può essere protetta eventualmente ai sensi di norme nazionali che tutelino le denominazioni geografiche per i prodotti le cui caratteristiche non siano connesse in modo particolare alla loro origine geografica, a condizione tuttavia che tali nome non compromettano gli obiettivi del regolamento CE 2081/92 e che non siano in contrasto con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci – circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Non è stata data risposta invece alla prima questione, dal momento che risultava accertato che la denominazione geografica Salame Felino non godeva di registrazione comunitaria all’epoca dei fatti e che quindi (come precisato dalla risposta alla seconda questione) l’Associazione non poteva avvalersi del diritto esclusivo di utilizzare la denominazione in esclusiva in base al regolamento CE 2081/92.

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