Posted by Società Italiana Brevetti on 13 febbraio 2015

Divani&Divani marchio debole? Non se ha acquisito “secondary meaning” tramite uso e pubblicità

MARCHI – GIURISPRUDENZA

La Suprema Corte ribadisce che un marchio scarsamente distintivo può meritare la stessa tutela di un marchio forte se è dimostrabile che abbia acquisito carattere distintivo tramite l’uso, e conferma i criteri per la valutazione del rischio di confusione e della concorrenza sleale.

Con sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015, la I Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disputa fra la società Divini&Divani S.r.l. e la Natuzzi S.p.A., titolare del marchio Divani&Divani.

Fatti all’origine della causa

La società Natuzzi S.p.A., produttrice di divani, poltrone, mobili e accessori per la casa e titolare del marchio Divani&Divani, si era rivolta al Tribunale di Bari chiedendo che alla società Divini&Divani fosse impedito l’uso della denominazione sociale e del marchio Divini&Divani per contraddistinguere divani e poltrone, e che fosse riconosciuta la concorrenza sleale con risarcimento a favore della Natuzzi.

La sentenza di primo gradoaveva riconosciuto la contraffazione del marchio e un risarcimento per l’indebito vantaggio, ma non la concorrenza sleale.

La Divini&Divani aveva presentato appello, negando la confondibilità dei marchi e affermando la debolezza del marchio della Natuzzi. La Corte di Appello di Bari aveva accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e rigettando tutte le richieste della Natuzzi.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Natuzzi ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo essenzialmente che la sentenza di appello aveva violato le norme del Codice della proprietà industriale in materia di marchi in quanto:

1) considerava il marchio Divani&Divani un marchio “debole”, ossia dotato di scarsa capacità distintiva in quanto composto di una parola di uso comune e descrittiva del prodotto, non considerando la capacità distintiva acquisita dal marchio Divani&Divani in diciotto anni di intenso uso commerciale e pubblicitario;

2) ignorava il rischio di confusione per il consumatore medio derivante dall’estrema somiglianza tra i due marchi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i due motivi principali del ricorso.

Per quanto riguarda il primo motivo, la suprema corte ha ritenuto che nel considerare il marchio Divani&Divani meritevole di una tutela limitata alla sola imitazione integrale in quanto marchio debole, la corte d’appello non aveva tenuto conto della giurisprudenza che riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilità di acquisire capacità distintiva (detta “secondary meaning”) per effetto di un’elevata diffusione commerciale e pubblicitaria.

In base a tale giurisprudenza, anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se non è possibile escludere un rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio a cui è affidata la funzione descrittiva.

Con riferimento al secondo motivo, la sentenza impugnata non aveva applicato i criteri necessari per accertare la confondibilità fra segni distintivi. Tali criteri avrebbero richiesto di accertare se il segno Divini&Divani fosse a rischio di confondibilità con il marchio anteriore Divani&Divani dal punto di vista del consumatore medio di riferimento, e non di limitarsi all’esame della somiglianza fra i singoli elementi costitutivi dei due segni. La corte di appello avrebbe inoltre dovuto verificare se utilizzando la denominazione sociale Divini&Divani la società convenuta avesse inteso appropriarsi del nucleo del marchio anteriore al fine di orientare le scelte del consumatore.

La Corte di Appello di Bari dovrà ora riesaminare il caso attenendosi ai principi espressi nella sentenza di cassazione.

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