Posted by Laura Ercoli on 2 novembre 2016

In arrivo una norma specifica sulla contraffazione indiretta di brevetto

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Il ddl di ratifica dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti modificherà il Codice della Proprietà Industriale per introdurre una nuova norma riguardante la contraffazione indiretta, o concorso nella contraffazione, di brevetto.IP

Il disegno di legge che autorizza il governo a procedere alla ratifica dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti è stato approvato definitivamente dal Senato il 18 ottobre 2016 (leggi il testo approvato).

Il provvedimento, ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede anche una modifica al Codice della Proprietà Industriale per inserire una norma in materia di concorso nella contraffazione di brevetto, noto anche come contraffazione indiretta.

L’ordinamento italiano non prevede specificamente la contraffazione indiretta di brevetto. Il testo approvato dal ddl introduce nel Codice della Proprietà Industriale una norma che essenzialmente ricalca l’articolo 26 dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

In pratica, all’articolo 66, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale verranno aggiunti i tre paragrafi seguenti:

«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1».

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