Posted by Laura Ercoli on 25 febbraio 2016

L’uso in pubblicità di immagini ritraenti persone richiede sempre il consenso degli interessati

DIRITTO ALL’IMMAGINE

L’uso in pubblicità di immagini ritraenti persone è lecito solo con il consenso delle persone interessate, che mantengono comunque il diritto di revocarlo.

La signora Marina Venturi aveva citato in giudizio la Segafredo Zanetti S.p.A. (nel seguito Segafredo Zanetti) per aver utilizzato in pubblicità, senza il suo consenso, immagini che la ritraevano.

Nel primo grado di giudizio il Tribunale di Bologna aveva ritenuto sostanzialmente che l’uso delle immagini non fosse da considerarsi abusivo perché oggetto di un contratto stipulato dalla signora nel 2000 con una agenzia di marketing austriaca, contratto che prevedeva la possibilità di cedere l’immagine a terzi.Faces

Dopo un primo ricorso in appello, giudicato inammissibile, la signora Venturi si era rivolta alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del fatto che nel 2007 la signora aveva revocato all’agenzia di marketing austriaca il consenso alla diffusione della propria immagine, recedendo dal contratto e diffidando sia l’agenzia, sia la Segafredo Zanetti da qualsiasi uso delle immagini.

La ricorrente lamentava inoltre che la Segafredo Zanetti non aveva mai dimostrato di avere acquistato dall’agenzia austriaca il diritto all’uso delle immagini in questione.

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata il 29 gennaio 2016 con la sentenza n. 1748/2016 che accoglie la maggior parte dei motivi del ricorso, cassando con rinvio la sentenza di primo grado.

La corte osserva innanzitutto che in base alle norme del Codice Civile e della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponde alle esigenze di pubblica informazione, e pertanto non nel caso di uso in pubblicità.

Come riconosciuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il diritto all’immagine è inalienabile, e in quanto tale, secondo la sentenza, non può costituire oggetto di contratto o negoziazione qualsivoglia: oggetto di un contratto può essere soltanto l’esercizio del diritto all’immagine. Ne consegue che il consenso dato all’uso dell’immagine rimane in ogni caso revocabile.

Su questa base, la sentenza stabilisce che la revoca da parte della ricorrente del contratto con il quale essa aveva autorizzato l’uso della propria immagine rende quel contratto del tutto privo di effetti.

La suprema corte sottolinea inoltre che in base alla legge sul diritto d’autore la trasmissione del diritto all’uso dell’immagine altrui va dimostrata per iscritto. La Segafredo Zanetti non era invece stata in grado di documentare l’asserito acquisto dall’agenzia di marketing austriaca dei diritti di utilizzo delle immagini in questione.

La sentenza afferma infine il diritto della signora Venturi al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, questi ultimi corrispondenti al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione.

25 febbraio 2016

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