Posted by Laura Ercoli on 13 novembre 2018

Marchio e denominazione geografica: il Tribunale UE si pronuncia nel caso Devin

Il Tribunale UE conferma che è consentita la registrazione di una denominazione geografica come marchio dell’Unione Europea se la denominazione geografica non è nota presso il pubblico interessato o quantomeno è sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

La società di produzione di acqua minerale Devin AD è titolare del marchio dell’Unione Europea per il marchio denominativo DEVIN, registrato per bevande non alcoliche.

Devin è anche il nome di una città termale della Bulgaria.

marchio e denominazione geografica

Immagine pubblicitaria dell’acqua minerale Devin

 

Nel luglio del 2014 la Camera di Commercio e Industria di Haskovo (Bulgaria) aveva richiesto una dichiarazione di nullità della registrazione del marchio DEVIN.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva accolto la richiesta e dichiarato pronunciato la nullità del marchio contestato.

La decisione era fondata sull’Art. 7, comma 1, lettera c, del Regolamento UE 207/2009 che esclude dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

l’EUIPO ha ritenuto che una percentuale significativa di consumatori UE anche fuori dalla Bulgaria conosca la cittadina Devin proprio per sue acque termali e quindi il marchio DEVIN è privo di distintività, essendo un’indicazione della provenienza geografica di tali prodotti.

Devin AD ha presentato ricorso e con sentenza del 25 ottobre 2018 nel procedimento T-122/17 il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EUIPO, essenzialmente perché l’EUIPO non aveva dimostrato che la denominazione geografica Devin era nota al pubblico interessato in quanto designazione di un luogo.

Per il Tribunale, infatti, in Bulgaria DEVIN è diffusamente conosciuto come marchio, perché divenuto distintivo attraverso l’uso da parte del suo titolare, mentre fuori dai confini bulgari la percentuale di consumatori che conoscono la città di Devin e la associano alle acque minerali è molto ridotta; agli occhi del consumatore UE non bulgaro DEVIN costituisce quindi un nome di fantasia.

Il Tribunale ha inoltre fatto notare che secondo le norme e la giurisprudenza europee, la registrazione del termine DEVIN come marchio per bevande non alcoliche consente comunque l’uso della denominazione geografica Devin per la promozione della città come destinazione turistica. Dunque, l’interesse generale nel preservare la disponibilità della denominazione geografica Devin può essere tutelato anche in presenza di una registrazione di marchio.

La sentenza ha quindi confermato che ai sensi delle norme sui marchi dell’Unione Europea è consentita la registrazione come marchio di una denominazione geografica che non sia nota presso il pubblico interessato o che quantomeno sia sconosciuta in quanto designazione di un luogo geografico.

 

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