Posted by Società Italiana Brevetti on 27 marzo 2015

Metodi agricoli tradizionali di incrocio e selezione non ostano al brevetto sulla pianta

BREVETTO EUROPEO

I metodi di coltivazione tipici dell’agricoltura tradizionale non saranno più ostacolo alla protezione brevettuale di piante.

Lo ha stabilito la Commissione di Ricorso a Sessioni Congiunte (Enlarged Board of Appeal, nel seguito EBA) dell’EPO nelle attese decisioni G0002/12 (Tomatoes II) e G0002/13 (Broccoli II), emesse entrambe il 25 marzo 2015.

I procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali sono esclusi dalla brevettabilità ai sensi dell’Articolo 53(b) della Convenzione sul Brevetto Europeo.

In due decisioni precedenti (G 0001/08 e G0002/07), l’EBA aveva chiarito il significato di procedimento essenzialmente biologico per la produzione di piante ed animali, dando una definizione assai ampia di tali procedimenti, definizione che tuttavia lasciava irrisolti alcuni importanti interrogativi.

Il principale di questi era se una pianta dotata in sé dei requisiti di brevettabilità potesse essere oggetto di brevettazione anche se prodotta attraverso un procedimento essenzialmente biologico, quindi in sé escluso dalla protezione brevettuale. In pratica si intendevano i tradizionali processi di incrocio e selezione tipici dell’agricoltura classica, però capaci di produrre una nuova pianta dotata di caratteristiche tecniche idonee a conferirle novità e inventività.

Ebbene, con le due recenti decisioni la EBA ha dato risposta, affermando che:

1. L’esclusione dei processi essenzialmente biologici per la produzione di piante e animali ai sensi dell’Articoli 53(b) EPC non causa effetti negativi sulla ammissibilità di una rivendicazione di prodotto diretta a piante o materiali derivati quali parti di pianta.

2a. Il fatto che le caratteristiche del procedimento citato in una rivendicazione product-by-process intesa a proteggere piante o loro parti, ad eccezione di varietà di pianta, definiscano un “procedimento essenzialmente biologico” per la produzione di piante o animali non rende la rivendicazione inammissibile.

2b. Anche il fatto che il solo metodo a disposizione alla data di deposito della domanda di brevetto per produrre l’oggetto rivendicato (i.e. pianta) fosse un processo essenzialmente biologico, descritto nella domanda stessa, non rende la rivendicazione diretta alla pianta o sue parti inammissibile.

3. Quindi è del tutto irrilevante se la protezione conferita da una rivendicazione di prodotto includa la produzione del prodotto rivendicato attraverso un procedimento essenzialmente biologico in sé escluso dalla brevettabilità ai sensi dell’Articolo 53(b) EPC.

Le due decisioni avranno un impatto assai forte e produrranno verosimilmente uno dibattito rovente tra interessi contrapposti rappresentati dalle associazioni degli agricoltori/costitutori, da una parte, e dalla grande industria dell’agricoltura e alimentazione dall’altra.

Finora, infatti, i procedimenti di coltivazione tradizionali erano stati considerati monopolio dell’agricoltura tradizionale e costituivano, assieme alle “varietà vegetali”, un blocco produttivo disgiunto e indipendente dalla protezione brevettuale delle invenzioni “tecniche”. Queste due nuove decisioni sembrano destinate a causare un affievolimento della soglia di demarcazione tra queste le due realtà, aprendo la porta a pericolose sovrapposizioni.

Non meno importante è il fatto che le due decisioni, benché riguardino ottenimenti vegetali, stabiliscano principi assoluti applicabili anche all’allevamento.

Le conseguenze di queste due decisioni necessitano di ulteriori approfondimenti.

27 marzo 2015

Articoli correlati

La sentenza “broccoli”: non brevettabili i processi essenzialmente biologici dei vegetali

Related posts