Posted by Laura Ercoli on 23 ottobre 2020

Marchi sonori, è registrabile il jingle che fa riconoscere l’origine del prodotto

La Commissione di ricorso EUIPO ribadisce che i requisiti per la registrazione dei marchi sonori devono essere valutati con i medesimi criteri applicati alle altre tipologie di marchio: un marchio sonoro è distintivo se permette ai consumatori di riconoscere i prodotti e servizi come provenienti da una determinata impresa.

Sapevi che anche i suoni possono essere registrati come marchio dell’Unione Europea? registrazione marchi sonori

I requisiti per la registrazione dei marchi sonori sono gli stessi applicabili a tutte le altre tipologie di marchio: il marchio deve essere nuovo e avere “carattere distintivo”, ovvero permettere al consumatore di riferimento di identificare i prodotti o servizi come provenienti da una determinata impresa.

La domanda di registrazione deve includere un file audio che riproduce il suono (sono accettati file nei formati JPG ed MP3) oppure una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.

Il rifiuto opposto dall’Ufficio della proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) a una domanda di registrazione per un marchio sonoro è stato oggetto di un ricorso dinanzi alla Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che con la decisione nel caso R 2821/2019-1 del 23 luglio 2020 si è pronunciata a favore del ricorrente, ammettendo a registrazione il marchio sonoro in questione, e ha ribadito che all’esame delle domande per la registrazione di marchi sonori non possono essere applicati criteri più stringenti rispetto alle altre categorie di segni registrabili come marchio dell’Unione Europea.

Il marchio sonoro B. Braun

La B. Braun Melsungen, produttrice di dispositivi medicali, aveva richiesto la registrazione come marchio dell’Unione Europea di questo suono per prodotti e servizi nei settori dei dispositivi medicali, del software e dell’elettronica.

L’esaminatore dell’ Ufficio della proprietà  intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) aveva rifiutato la registrazione per una parte dei prodotti e servizi richiesti, con riferimento ai quali considerava il marchio privo di carattere distintivo perché non riconoscibile né memorizzabile dai consumatori, e troppo simile ai suoni che solitamente segnalano l’avvio dei dispositivi elettronici.

La decisione della Commissione di ricorso EUIPO

La Commissione, facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria in materia di marchi sonori, ha ribadito che anche il requisito del carattere distintivo è soddisfatto se la sequenza sonora per la quale è richiesta la registrazione consente al pubblico di riferimento di riconoscere i prodotti e servizi come provenienti da una determinata impresa.

Nel caso di specie, i prodotti e servizi sono destinati a consumatori medi e a consumatori esperti in particolare nei settori IT, salute e preparazioni mediche o sanitarie, dunque un pubblico che ha un elevato livello di attenzione verso tali prodotti.

La Commissione ha altresì ritenuto che la sequenza sonora in questione sia breve e memorizzabile, ma non così breve da non essere percepita come marchio, e che non sia una sequenza generalmente utilizzata all’avvio di dispositivi elettronici – contestazione peraltro non dimostrata dall’esaminatore che aveva rifiutato la registrazione. La decisione rileva inoltre che il fatto stesso che molti dispositivi elettronici emettano una sequenza di suoni all’avvio significa che i consumatori sono abituati ad udirli e li percepiscono come indicazione di origine del prodotto, a condizione che le sequenze sonore siano memorizzabili. Il suono oggetto della richiesta, secondo la decisione, è un “jingle” ritmato a quattro suoni, che, lungi dall’essere un semplice segnale di operatività, sarà molto probabilmente ricordato dai consumatori.

Secondo la Commissione l’esaminatore aveva dunque erroneamente negato la registrazione al marchio richiesto dalla B. Braun Melsungen per mancanza di carattere distintivo, e la sua decisione è stata annullata.

 

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