Posted by Società Italiana Brevetti on 3 settembre 2014

Brevetto Italiano

Territorio

Il brevetto conferisce protezione nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello stato di San Marino, e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.

Invenzioni brevettabili

Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici. L’invenzione deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale.

Novità

La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può rendere nullo il brevetto.

Attività inventiva

L’attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di brevetto per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.

Applicazione industriale

L’invenzione deve poter essere oggetto di applicazione industriale, cioè di utilizzo nell’industria, inclusi i settori dei servizi e dell’agricoltura.

Chi può richiedere un brevetto italiano

Può richiedere un brevetto italiano ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata in Italia presso gli appositi uffici UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria) o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Priorità

E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di brevetto presentata in Italia o in un altro stato membro della Convenzione di Parigi entro 12 mesi dalla data di tale prima domanda. Sono ammesse più priorità. Una prima domanda di brevetto italiano può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi per la stessa invenzione.

Diritti derivanti dalla domanda

Dopo 18 mesi dalla data di dpresentazione della domanda o dalla data di priorità, o precedentemente se notificata al terzo, il titolare di una domanda può impedire che chiunque utilizzi l’invenzione e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari.

Esame

L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali. Le domande presentate a partire dal 1 luglio 2008 vengono sottoposte anche a una ricerca di novità, che viene svolta per conto dell’UIBM dall’Ufficio Brevetti Europeo e messa a disposizione del titolare.

Opposizione

Non esiste procedura di opposizione.

Concessione del brevetto

La concessione del brevetto avviene dopo circa 3 anni dalla presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche in pendenza della domanda (vedi diritti derivanti dalla domanda).

Durata

Il brevetto italiano ha una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda.

Prolungamento della durata

Il prolungamento della durata del brevetto è possibile a certe condizioni, nel caso di brevetti farmaceutici e di brevetti di prodotti fitosanitari, tramite una domanda di C.C.P. (Certificato Complementare di Protezione).

Tasse di mantenimento

Oltre alle tasse di deposito, sono dovute tasse di mantenimento annuali da versare in anticipo a partire dal 5° anno.

Obbligo di uso e licenza obbligatoria

Il brevetto è soggetto ad obbligo di uso e licenza obbligatoria: in caso di mancato o insufficiente sfruttamento tramite produzione in Italia o importazione da paesi dell’UE o membri OMC, il brevetto può essere oggetto di richiesta di licenza obbligatoria da parte di un terzo. Non è necessario presentare presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) prove d’uso. Il brevetto decade se non usato entro 2 anni dalla concessione di licenza obbligatoria.

Licenza, cessione, diritti di garanzia

Un brevetto può essere oggetto di licenza, di cessione o di diritti di garanzia.

Protezione doganale

La domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal brevetto.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Convenzione sul Brevetto Europeo, PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

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