Diritto d’autore: cosa cambia con l’entrata in vigore della nuova legge sull’intelligenza artificiale – C. Lamantea, G. Perucci
In questo articolo Carlo Lamantea e Gioia Perucci analizzano le modifiche apportate dalla nuova Legge n.132/2025 in materia di intelligenza artificiale alla Legge sul diritto d’autore n. 633/1941.
Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 la Legge 23 settembre 2025, n. 132 avente ad oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. La legge è in vigore dal 10 ottobre 2025.
Il provvedimento definisce le strategie nazionali in materia di intelligenza artificiale (IA), stabilisce i princìpi relativi all’applicazione e all’adozione dei sistemi di IA e ne regolamenta l’uso in alcuni settori specifici. Da un punto di vista tecnico, la nuova legge apporta modifiche alla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) che forniscono alcune precisazioni circa l’utilizzo dell’IA per la creazione di nuove opere, per l’estrazione di testo e dati e per certi casi riguardanti la violazione del diritto d’autore.
Nello specifico, l’articolo 1 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, sulle opere protette, è stato modificato in questo modo (aggiunte in grassetto):
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. […]”
Nella definizione di opera dell’ingegno diventa dunque indispensabile il carattere “umano” dell’opera. Ai fini della creazione viene poi ammesso l’utilizzo di strumenti di IA generativa, ma solo nel caso in cui vi sia stato un contributo umano.
La definizione richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1107/2023) nella quale uno dei motivi di ricorso proposti riguardava la presenza o meno di carattere creativo di fronte ad un’opera generata mediante l’ausilio di un software. I giudici della Suprema Corte, pur ritenendo inammissibile il ricorso per motivi procedurali, avevano comunque affermato che per verificare l’effettiva esistenza del requisito di “creatività” sarebbe stato necessario “verificare se e in quale misura l’utilizzo del software avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa”.
Sarà dunque interessante analizzare come in futuro le corti interpreteranno il nuovo requisito e quale sarà la soglia di creatività “umana” richiesta in presenza di strumenti di IA. Con la diffusione dell’IA sono infatti nate nuove figure “ibride” che padroneggiano questi strumenti tramite conoscenze artistiche e tecnologiche, talvolta senza alcun apporto umano “diretto” sull’opera.
Ad esempio, piattaforme come Suno AI permettono di creare canzoni descrivendo l’output che si intende generare mediante linguaggio naturale, con la conseguenza che più la descrizione sarà precisa, più l’output si avvicinerà “all’idea” dell’utente. L’opera musicale generata da IA può nascere anche dalla creatività umana degli utenti che mettono a disposizione i loro contenuti – come testi, temi musicali, registrazioni audio – protetti dal diritto d’autore.
Con l’entrata in vigore della nuova legge n. 223/2025 le corti saranno chiamate a definire se l’apporto “umano” sia da analizzare esclusivamente in funzione dell’estrinsecazione “diretta” dell’opera o se anche un utilizzo in maniera avanzata di strumenti di IA (ad esempio, nel caso in cui l’apporto umano si concretizzi nella scelta di specifici parametri o valori di un software tecnico) possa contribuire al carattere umano dell’opera stessa.
Situazioni particolari possono presentarsi quando l’intervento umano riguarda solo una parte degli elementi che compongono l’opera nel suo insieme, ad esempio, nel caso di testi di una canzone scritti da un autore umano la cui musica è generata tramite IA, o ancora nel caso di sceneggiature redatte da un autore umano di un video realizzato tramite IA, oppure nel caso di libri solo parzialmente realizzati tramite l’ingegno umano.
In questo scenario, gli accordi tra piattaforme ed utenti finali assumono fondamentale importanza. Basti pensare, ad esempio, che in base ai termini e condizioni del già citato Suno AI, la musica creata con abbonamenti gratuiti è di proprietà della piattaforma, mentre nulla parrebbe riconosciuto all’apporto creativo dell’autore umano: If you make music with the Basic (free) plan, Suno is the owner of the songs. You are allowed to use the songs for non-commerical purpose. […], however, the material may not be eligible for copyright protection. (vedi il testo in corsivo sul sito Suno AI).
Già esistono esempi di personaggi immaginari interamente creati con IA ed utilizzati per prodotti di forte successo commerciale (vedasi gli Italian Brainrot, nati da un fenomeno di internet e adesso usati da diverse società per figurine e gadget). Ultimamente, con la crescita dell’efficienza legata alla generazione di video, “nascono” sempre più modelli o attori generati da IA come Tilly Norwood, protagonista di clip interamente create mediante IA generativa (usando, ad esempio, ChatGPT per la scrittura della sceneggiatura). Anche in ambito informatico si definisce “Vibe coding” l’insieme di tecniche per la creazione di codice da parte di IA, partendo da prompt in linguaggio naturale e permettendo così lo sviluppo di software anche a chi ha competenze tecniche limitate.
Un’altra novità riguarda l’introduzione dell’articolo 70-septies con cui viene disciplinato l’impiego di strumenti di IA nel caso di estrazione di testo e dati. Il nuovo articolo recita:
Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.
Questa disposizione consente ai sistemi di IA di estrarre testi e dati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e nei casi in cui l’utilizzo delle opere non sia stato espressamente riservato dal titolare dei diritti.
L’attività di “text and data mining” è dunque permessa fintanto che i titolari dei diritti non abbiano riservato espressamente la possibilità di utilizzare i loro contenuti per l’addestramento tramite il cosiddetto “opt-out”. L’estrazione per scopi scientifici può avvenire anche senza l’autorizzazione dei titolari, ma, in entrambi i casi, l’accesso alle opere deve essere avvenuto legittimamente.
Infine, viene aggiunta una nuova fattispecie sanzionatoria all’articolo 171 che detta le sanzioni penali e amministrative in caso di plagio artistico. Con l’introduzione della lettera a-ter) al comma 1 dell’articolo 171 è infatti prevista una sanzione per chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.