Approfondimenti / Design dell’Unione europea

Territorio
La registrazione protegge unitariamente il design in tutti i paesi dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (complessivamente Kmq 4.326.000 e 446 milioni di abitanti).

Requisiti di registrabilità
Per essere registrabile, il design deve essere nuovo ed avere carattere individuale, cioè suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati o registrati.

Modelli o disegni registrabili

È possibile ottenere la registrazione per l’aspetto di un prodotto, o di una parte di esso, risultante dalle sue caratteristiche; in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura, i materiali del prodotto stesso e/o la sua decorazione, compresi appunto il movimento, la transizione o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche.

La protezione del design non è limitata agli oggetti fisici: un prodotto può essere registrato come design indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o si materializzi in una forma fisica – si pensi ai design che appaiono solo su schermo o su piattaforme virtuali.

I componenti di un prodotto complesso sono registrabili se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e se le loro caratteristiche visibili possiedono i requisiti di novità e carattere individuale.

La gamma dei prodotti registrabili è di fatto molto vasta: comprende i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e loro componenti visibili, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici, schermate web e icone, disegni figurativi applicabili a prodotti a scopo di abbellimento, decorazione o caratterizzazione; una tramatura di stoffa, delle cuciture particolari a vista, la conformazione di tasche o altre parti di capi di abbigliamento oppure disegni da applicare su di essi, ma anche marchi costituiti da elementi grafici particolari che non siano registrabili come marchi o siano di uso solo temporaneo.

Non è consentita la registrazione né delle caratteristiche di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso, né delle parti di un prodotto complesso utilizzate al solo scopo di riparare quel prodotto complesso ripristinandone esattamente l’aspetto originale.

Novità
La divulgazione anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione oppure alla data di priorità rende nullo il design. Tuttavia, la divulgazione del design da parte dell’autore non ne pregiudica la registrabilità purché la domanda venga depositata entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione. Inoltre, la registrabilità di un design non è pregiudicata dalla divulgazione che non possa ragionevolmente essere conosciuta da ambienti specialistici e interessati nel corso della normale attività commerciale all’interno della dell’Unione europea.

Richiedente
Può richiedere la registrazione di un design dell’Unione europea ogni persona fisica o giuridica.

Consulenti mandatari
I richiedenti possono essere rappresentati soltanto da consulenti abilitati iscritti in un’apposita lista tenuta dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Deposito della domanda
Si effettua presso l’EUIPO con sede ad Alicante (Spagna) oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso un Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di uno Stato dell’Unione europea.

Lingue di lavoro
Le lingue ufficiali di lavoro dell’EUIPO sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, il tedesco, ma le domande di registrazione di disegni o modelli possono essere depositate in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (fra le quali l’italiano).

Modello multiplo
Con una sola domanda, e previo pagamento di una tassa supplementare, è possibile richiedere la protezione di fino a 50 modelli o disegni, anche se non rientrano nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale di Locarno sui disegni e modelli.

Priorità
È possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di design depositata in uno stato membro della Convenzione di Parigi o dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (o in uno stato che garantisce un diritto di reciprocità) entro 6 mesi dalla data di deposito di tale prima domanda. Se si tratta invece di un primo deposito, la domanda di design può costituire diritto di priorità al momento del deposito di successive domande nazionali, in altri paesi membri della Convenzione di Parigi, per lo stesso oggetto.

Accessibilità ai terzi
All’atto del deposito, il richiedente può chiedere il differimento della pubblicazione del disegno o modello fino a 30 mesi dalla data di deposito o di priorità.

Diritti derivanti dalla domanda
Il titolare può impedire che un terzo utilizzi un design dell’Unione europea e può, a tal fine, intraprendere azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.

Esame della domanda
Non è previsto un esame sostanziale della domanda di registrazione per verificare la sussistenza dei requisiti di novità e carattere individuale. Tuttavia, qualsiasi persona fisica o giuridica – ed anche una autorità pubblica a tal fine abilitata – può presentare all’Ufficio una domanda motivata di nullità del disegno o modello registrato.

Pubblicazione della domanda
Viene effettuata sul Bollettino dei modelli o disegni dell’Unione europea.

Opposizione
Non esiste una procedura di opposizione.

Diritti conferiti dalla registrazione
La registrazione del design dell’Unione europea conferisce al titolare il diritto esclusivo di impedirne ogni imitazione, anche non intenzionale, in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Durata e rinnovo
La durata della registrazione è di 5 anni dalla data di deposito della registrazione del prodotto di design, termine rinnovabile per ulteriori periodi quinquennali fino a un massimo di 25 anni.

Termini da rispettare
Entro 12 mesi dalla data in cui il prodotto di design è stato divulgato per la prima volta è necessario decidere se richiedere la registrazione (per ottenere una tutela di durata massima pari a 25 anni) oppure se limitarsi a usufruire della protezione del design non registrato (per un periodo massimo di 3 anni). Per una comparazione di massima fra le caratteristiche peculiari del design registrato e non registrato, vedi il nostro schema.

Tasse di mantenimento
Le tasse relative al design dell’Unione europea possono essere pagate, con cadenza quinquennale, prima di ciascun periodi di rinnovo. Il primo pagamento è previsto al momento del deposito della domanda.

Licenze/cessioni, diritti di garanzia
Un design dell’Unione europea come oggetto di proprietà è assimilato ad un disegno o modello nazionale. Secondo la legge italiana, un design può essere ceduto o dato in licenza o essere oggetto di diritti di garanzia.

Accordi internazionali applicabili
Convenzione di Parigi, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).