Design italiano
Territorio
La registrazione protegge il design (modello o disegno) nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino, e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.
Requisiti di registrabilità
Il design per essere registrabile deve soddisfare due requisiti di registrabilità: essere nuovo ed avere carattere individuale, cioè suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati.
Design registrabili
Sono modelli o disegni registrabili i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e i loro componenti visibili, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
La gamma dei prodotti registrabili è di fatto molto vasta. Tra l’altro sono registrabili disegni figurativi applicabili a prodotti a scopo di abbellimento, decorazione o caratterizzazione.
Sono registrabili, ad esempio, una tramatura di stoffa, delle cuciture particolari a vista, la conformazione di tasche o altre parti di capi di abbigliamento oppure disegni da applicare su di essi, ma anche marchi costituiti da elementi grafici particolari che non siano registrabili come marchi o siano di uso solo temporaneo, ecc.
I componenti di un prodotto complesso sono registrabili se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e se le loro caratteristiche visibili possiedono i requisiti di novità ed individualità.
Non è consentita la registrazione di quelle caratteristiche di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire la connessione o l’incorporazione con un altro prodotto, né quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
Novità
La novità di massima deve essere assoluta: la divulgazione da parte di terzi dello stesso design in data anteriore a quella di presentazione della domanda oppure alla data di priorità può rendere nullo il design. Invece la divulgazione del design da parte dell’autore non ne pregiudica la registrabilità se questa avviene entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione. Inoltre, la registrabilità di un design non è pregiudicata dalla divulgazione che non possa ragionevolmente essere conosciuta da ambienti specialistici e interessati all’interno della Comunità Europea.
Chi può richiedere un design italiano
Può richiedere un design italiano ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera (autore del design o suo cessionario).
Consulenti mandatari
I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda va effettuata in Italia presso gli appositi uffici UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria) o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Design multiplo
Con una sola domanda è possibile richiedere la protezione di un design multiplo, cioè di un gruppo di modelli o disegni che rientrino nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale di Locarno sui disegni e modelli.
Priorità
E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di design presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi entro 6 mesi dalla data di tale prima domanda. Una prima domanda di design in Italia può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande nazionali in altri paesi membri della Convenzione di Parigi per lo stesso oggetto.
Accessibilità ai terzi
All’atto della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere che la domanda sia resa accessibile ai terzi soltanto in un periodo successivo che non può superare i 30 mesi dalla data di presentazione della domanda o di priorità.
Diritti derivanti dalla domanda
Dopo la presentazione della domanda, o dopo la data in cui la domanda è resa accessibile ai terzi se questa è posteriore alla data di presentazione, il titolare può impedire che un terzo utilizzi un design e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.
Esame
L’UIBM effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali e di registrabilità, ma non un esame sulla novità.
Opposizione
Non esiste procedura di opposizione.
Concessione
La concessione avviene dopo circa 6 anni dalla presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche in pendenza della domanda.
Durata e rinnovo
La durata della registrazione è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione del prodotto di design, termine rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.
Tasse di mantenimento
Le tasse di mantenimento relative al design comunitario possono essere pagate in 4 versamenti quinquennali a partire dal primo quinquennio rispetto alla data di presentazione della domanda.
Licenza, cessione, diritti di garanzia
Un design può essere oggetto di licenza o cessione nonché di diritti di garanzia.
Protezione del design non registrato
La legislazione comunitaria tutela i diritti sul design anche in assenza di registrazione. Tali diritti sul design non registrato vengono acquisiti automaticamente, senza alcuna formalità.
La protezione del design non registrato è più limitata, e di durata inferiore (3 anni) rispetto al design registrato: è possibile confrontare direttamente le caratteristiche essenziali di entrambe le forme di protezione nella tabella “Design italiano registrato/non registrato”.
Termine per la registrazione del design divulgato
Entro un termine di 12 mesi dalla prima divulgazione del design è necessario procedere alla registrazione (durata fino a 25 anni) o usufruire solo della tutela riconosciuta ai design non registrati (durata 3 anni).
Possibilità di usufruire della tutela del diritto d’autore
I design che presentino di per sé particolare carattere creativo e valore artistico possono usufruire della tutela del diritto d’autore oltre che della protezione derivante dalla registrazione come modello. La protezione del diritto d’autore non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso.
Protezione doganale
La domanda o registrazione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal design.
Accordi internazionali applicabili
Convenzione di Parigi, Accordo de L’Aia sui disegni e modelli industriali, TRIPs – OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).