Software e diritto d’autore
Quale software è tutelato dal diritto d’autore
Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. È inoltre possibile brevettare il software, ma solo nei casi in cui contenga uno o più algoritmi innovativo dal punto di vista tecnico.
Territorio
La tutela del diritto d’autore sul software si estende sull’intero territorio Italiano, nello Stato di San Marino e nella Città del Vaticano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti).
Creatività e originalità
Possono formare oggetto di registrazione tutti i software che rispondono ai requisiti della creatività e di un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di software precedenti.
Registrazione del software
La registrazione del software nel Registro Pubblico Speciale tenuto presso la Sezione OLAF della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), deve essere effettuato direttamente dagli autori o dagli aventi diritto, o, per conto di questi, da loro mandatari, mediante la presentazione di un apposito modulo e del software oggetto di registrazione.
Effetti della registrazione
Gli effetti della registrazione sono di costituire un mezzo di prova della data di creazione del software e dei dati contenuti nella domanda presentata: paternità, titolo, data di pubblicazione.
Diritti esclusivi sul software
I diritti esclusivi sul software comprendono il diritto di sfruttamento economico del software nonché il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la trasformazione, la modificazione e la distribuzione in qualsiasi forma del software.
Titolarità
La titolarità della registrazione e quindi del software spettano all’autore o al suo avente causa italiano o straniero.
Cessione
I diritti sul software e la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale sono cedibili liberamente a terzi. La cessione andrà trascritta nel Registro Pubblico Speciale.
Violazioni e illeciti
Le violazioni e gli illeciti riguardanti i diritti d’autore sul software possono essere perseguiti e sanzionati sia civilmente (art. 156-170 legge diritto d’autore) che penalmente (art. 171 bis e, in via residuale, art. 171 legge diritto d’autore). Il decreto legislativo 658/94 prevede inoltre una sanzione amministrativa (art. 171 quater legge diritto d’autore) nel caso di noleggio abusivo di supporti riproducenti il software, quantunque lecitamente prodotti.
Protezione doganale
Il diritto d’autore sul software dà diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.
Leggi applicabili
Direttiva CEE 91/250 del 14 maggio 1991, Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994 n. 244.