Posted by Società Italiana Brevetti on 6 marzo 2015

Cassazione su plagio: importante somiglianza dei tratti essenziali e data di creazione delle opere

DIRITTO D’AUTORE – GIURISPRUDENZA

Per riconoscere il plagio occorre valutare se i tratti essenziali dell’opera anteriore siano riconoscibili nella successiva, ma è importante anche poter determinare con certezza che un’opera sia effettivamente anteriore all’altra.

Una disputa riguardante il presunto plagio di un’opera teatrale da parte dei produttori di una serie televisiva è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

L’autore di un’opera teatrale aveva citato in giudizio la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI), sostenendo che un episodio di una serie televisiva prodotta e trasmessa dalla convenuta costituisse un plagio dell’opera teatrale.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma avevano respinto le richieste del ricorrente, che si era rivolto alla suprema corte contestando essenzialmente il mancato riconoscimento del plagio e il fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto non adeguatamente provata la priorità cronologica della propria opera rispetto a quella trasmessa dalla RAI.

Con ordinanza del 2 marzo 2015 n. 4216, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

L’ordinanza ritiene corretto il giudizio di appello secondo il quale gli elementi di somiglianza esistenti tra le due opere avevano un carattere secondario e non essenziale, dunque andava escluso il plagio da parte dell’episodio trasmesso dalla RAI. La sentenza d’appello aveva riconosciuto il carattere creativo dell’opera teatrale e verificato che le due opere teatrale e televisiva avevano alla base la stessa idea. I giudici avevano tuttavia osservato che l’idea di per sé non è suscettibile di protezione, escludendo quindi la violazione.

La Corte di Cassazione rileva innanzitutto che la creatività tutelata dalla legge italiana sul diritto d’autore effettivamente non è costituita dall’idea di per sé ma dalla forma della sua espressione, e in secondo luogo che nella valutazione della violazione – che non costituisca una copia integrale – occorre determinare se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva. A tal riguardo, i giudici d’appello avevano correttamente ritenuto che gli elementi di somiglianza tra le due opere avessero un carattere secondario, e non essenziale.

Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, la Cassazione ha ritenuto corretto il giudizio di appello secondo il quale non era stato dimostrato che l’opera del ricorrente fosse stata creata prima di quella trasmessa dalla RAI.
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Con riferimento al diritto d’autore, sebbene esso si costituisca senza alcuna formalità, sorgendo automaticamente come effetto della creazione stessa dell’opera, può essere vantaggioso valutare il deposito dell’opera coperta da diritto d’autore presso il Registro pubblico generale delle opere protette, oppure presso il Registro delle opere inedite, oppure presso il Registro del software.

Il deposito è infatti utile in funzione probatoria, dichiarativa dell’esistenza dell’opera e della relativa paternità a una data certa. In caso di contenzioso, ad esempio, una data di deposito dell’opera la rende certa, e trasferisce sull’altra parte l’onere di dimostrare il contrario.

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