Posted by Laura Ercoli on 18 dicembre 2025

Diritto d’autore per le fotografie semplici: da oggi protezione estesa a 70 anni

Entra in vigore oggi una modifica alla legge sul diritto d’autore che avrà un impatto sull’attività di chi lavora nel mondo della comunicazione, della cultura e dell’editoria.

L’art. 47 della “legge semplificazioni” (Legge 2 dicembre 2025, n. 182) modifica l’art. 92 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) in materia di “fotografie semplici”, estendendo la durata della protezione da 20 a 70 anni dalla produzione della fotografia.

In questo modo, sia le fotografie creative (protette come opere dell’ingegno dal diritto d’autore) che le fotografie semplici (protette da diritto connesso) saranno protette per 70 anni.

Permane, tuttavia, una importante differenza: nel primo caso la protezione decorrerà dalla morte dell’autore, nel secondo dalla produzione della fotografia.Diritto d'autore fotografie

Il discrimine tra le due ipotesi risiede nel contributo dell’autore della fotografia, come evidenziato dalla recentissima sentenza n. 8613/2025 del Tribunale di Milano dell’11 dicembre u.s., che richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: il discrimine tra opera protetta e fotografia semplice è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, perché trattasi di mere fotografie, seppur di massimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell’autore (Cass., sez. I, ordinanza n. 33599 del 20/12/2024).

Se da un lato la tutela dei fotografi viene rafforzata, dall’altro non sono mancatele voci contrarie di associazioni, archivi storici e altre istituzioni, che segnalano il rischio di un rallentamento delle attività di ricerca, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale.

La legge pone ulteriori dubbi nella distinzione tra fotografie creative e fotografie semplici – distinzione che resta confermata nella legge sul diritto d’autore, unitamente ai requisiti formali di protezione delle fotografie semplici e alla sopra citata diversa decorrenza della protezione.

Infine, l’assenza di norme transitorie lascia nell’incertezza il trattamento delle fotografie scattate prima di oggi.

Continueremo a monitorare attentamente ulteriori sviluppi normativi.

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