Posted by Laura Ercoli on 21 maggio 2021

Quando la domanda di registrazione del disegno o modello rivendica la priorità di un brevetto: la sentenza KaiKai

Una sentenza del Tribunale dell’Unione europea ha riconosciuto che, nel caso di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario che rivendica la priorità di una domanda di brevetto, il termine per il deposito della domanda di modello è di 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto.

 

La società tedesca KaiKai aveva depositato in data 24 ottobre 2018 una domanda di registrazione multipla di disegno o modello comunitario, rivendicando la priorità di un deposito internazionale di brevetto PCT risalente al 26 ottobre 2017.disegno o modello priorità

Tale rivendicazione di priorità era stata respinta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in quanto eccedente il termine di sei mesi dal primo deposito stabilito dall’articolo 41 del Regolamento UE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (“Regolamento UE” nel seguito).

La KaiKai si era rivolta al Tribunale dell’Unione europea (Tribunale UE nel seguito), chiedendo l’applicazione dell’articolo 4.C della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (“Convenzione di Parigi” nel seguito) che recita “i termini di priorità […] saranno di dodici mesi per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità”.

La ricorrente sosteneva che tale norma fosse prevalente sull’articolo 41 del Regolamento UE e sul termine semestrale da esso stabilito.

Con sentenza nella causa T-579/19 del 14 aprile 2021 il Tribunale UE ha ritenuto che il nocciolo della questione non fosse la prevalenza della Convenzione di Parigi sul Regolamento UE ma bensì un vero e proprio vuoto legislativo, colmato dall’articolo 4.C della Convenzione di Parigi.

Infatti dal Regolamento UE non è desumibile alcuna specifica previsione sull’ipotesi di una domanda di disegno o modello comunitario rivendicante la priorità di una domanda di brevetto.

Secondo il Tribunale UE, nel valutare questo vuoto si deve tener conto che “dalla logica inerente al sistema delle priorità risulta che, in linea generale, è la natura del diritto anteriore a determinare la durata del termine di priorità.

La motivazione che il Tribunale UE sviluppa sul punto solleva qualche dubbio; essa risiederebbe principalmente nel fatto che il termine di priorità allungato per i brevetti di invenzione è giustificato dalla “natura più complessa” dei brevetti e modelli di utilità. La sentenza tuttavia non chiarisce perché tale maggiore complessità si debba riflettere su considerazioni relative al design, ovvero su un piano estetico tendenzialmente indipendente da quello tecnico.

Si può solo ipotizzare che, essendo il trovato tecnico di più lenta maturazione, il tempo a disposizione per procedere a tutelarne i contenuti estetici debba essere più lungo.

Ad ogni modo la decisione, quantomeno finché il Regolamento UE non sia modificato o chiarito, autorizza a sfruttare la priorità di un primo deposito brevettuale ai fini di un successivo deposito di design comunitario, anche in una finestra temporale tra i 6 e i 12 mesi dal suddetto primo deposito.

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