Posted by Laura Ercoli on 21 febbraio 2024

Negata la registrazione del marchio GPT negli Stati Uniti: per l’USPTO è descrittivo

L’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti insiste nel rifiutare la registrazione del marchio GPT richiesta da OpenAI, sostenendo che il marchio sia descrittivo dei servizi richiesti in classe 42; ma cosa si intende per marchio descrittivo, e perché in quasi tutto il mondo i marchi descrittivi non possono essere registrati?

 

L’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha rifiutato per la seconda volta di registrare come marchio il termine “GPT” depositato dalla società OpenAI, titolare della nota piattaforma ChatGPT: lo riportano diverse fonti fra le quali il sito TechTimes con una notizia datata 17 febbraio 2024.

Registrazione marchio negli Stati Uniti

OpenAI aveva richiesto la registrazione del marchio “GPT” per una lunga lista di prodotti appartenenti alla classe 42, fra i quali software per l’uso di modelli linguistici e per la produzione artificiale di testo e parlato.

 

Perché il marchio non è stato registrato

Il motivo per il quale l’USPTO ha rifiutato di registrare il marchio in questione si fonda sulle norme (statunitensi) che vietano la registrazione dei marchi ritenuti descrittivi dei prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione. Poiché GPT è un acronimo formato dalle iniziali delle parole “Generative Pre-trained Transformer”, l’USPTO ha ritenuto che il marchio “GPT” sia descrittivo dei servizi di classe 42 per i quali è stata richiesta la registrazione.

Dopo il primo rifiuto opposto dall’USPTO, OpenAI aveva risposto obiettando che il consumatore medio non riconosce le lettere GPT in quanto acronimo di “Generative Pre-trained Transformer”.

Tuttavia l’USPTO ha respinto l’argomentazione affermando che – al contrario – numerosi consumatori oggi associano “GPT” a specifici prodotti e tecnologie, e che i termini utili a descrivere gli stessi devono rimanere di libero uso per i concorrenti di OpenAI e per le imprese in genere. Teoricamente OpenAI ha ancora la possibilità di presentare ricorso contro la decisione dell’USPTO, dunque non è detta l’ultima parola.

Le norme che vietano la registrazione di marchi descrittivi

Va sottolineato tuttavia che in quasi tutto il mondo le norme sulla registrazione dei marchi vietano la registrazione dei termini descrittivi dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la registrazione; tali norme hanno lo scopo di evitare che termini necessari per descrivere un prodotto o un servizio divengano di uso esclusivo di un solo soggetto monopolizzandone l’utilizzo, il che può danneggiare le imprese concorrenti e gli operatori terzi.

Per questo motivo, la registrazione come marchio di un termine descrittivo del prodotto è, in generale, vietata.

Il rischio di volgarizzazione del marchio

Può accadere però che anche un marchio non descrittivo al momento del deposito lo diventi in seguito se il pubblico di riferimento prende l’abitudine di utilizzare la parola – o il “segno”- oggetto di deposito per indicare il prodotto o servizio in quanto tale, e non più il prodotto o servizio proveniente da un determinato soggetto.

Questo può avvenire soprattutto nel caso di prodotti particolarmente innovativi e di largo consumo: se non si predispongono per tempo adeguate tutele il marchio può, diventando un vocabolo d’uso comune, perdere la sua funzione distintiva.

Ciò si è verificato, ad esempio, nel caso di prodotti quali nylon, linoleum e margarina i cui nomi, inizialmente registrati come marchio, sono divenuti nel tempo descrittivi entrando nell’uso e vocabolario comune in quanto nome del prodotto stesso: un fenomeno noto come “volgarizzazione” al quale consegue la decadenza della registrazione del marchio.

Per informazioni

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