Posted by Società Italiana Brevetti on 12 novembre 2014

Regolamento di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti, pubblicata 17a bozza

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Non è ancora prevista la data in cui il Tribunale Unificato dei Brevetti diverrà operativo, ma prosegue il lavoro sul Regolamento di Procedura, di cui è stata pubblicata la 17a bozza.

La 17° bozza del Regolamento di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti (Unitary Patent Court, nel seguito UPC) è stata pubblicata il 3 novembre 2014, corredata di un documento esplicativo sulle modifiche. Il 26 novembre avrà luogo a Treviri, in Germania, una consultazione pubblica sulla nuova bozza, alla quale il Partner SIB Antonio Mario Pizzoli parteciperà in qualità di delegato della FICPI.

Alcune modifiche degne di nota introdotte dalla nuova bozza riguardano la cosiddetta “biforcazione” e l’opzionalità della giurisdizione dell’UPC.

Biforcazione

Le regole dell’UPC prevedono che validità e contraffazione del brevetto possano essere oggetto di decisioni separate. Se, come è probabile, il procedimento di contraffazione viene concluso per primo, si profila il rischio che venga concessa una misura ingiuntiva in base a un brevetto che potrebbe essere dichiarato non valido poco dopo, appunto in seguito al procedimento sulla validità.

Tale problema viene affrontato, nella nuova bozza, dalla Rule 40, che prevede che il giudice-relatore possa accelerare le procedure dinanzi la divisione centrale se a) è stata presentata una richiesta di misure cautelari; o b) la divisione regionale o locale ha sottoposto alla divisione centrale una richiesta di revoca e il procedimento di contraffazione non è stato sospeso.

In quest’ultimo caso, il giudice si impegna a fissare una data per la trattazione orale del procedimento sulla validità che sia anteriore alla data fissata per la trattazione orale del procedimento sulla contraffazione.

Rinuncia o scelta della giurisdizione dell’UPC

Secondo la Rule 5.7, nessun brevetto che sia oggetto di un procedimento dinanzi all’UPC, o di una decisione dell’UPC, può rinunciare alla giurisdizione dell’UPC. Corrispondentemente, nessun brevetto che è stato oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale, o di una decisione di un tribunale nazionale, può optare per la giurisdizione dell’UPC.

La tassa per i brevetti europei per i quali si rinuncia alla giurisdizione dell’UPC potrà essere pagata entro un termine di 30 giorni.

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