Posted by Laura Ercoli on 27 settembre 2022

Rivalutazione del marchio ex Legge 126/2020, cosa è cambiato con la Legge di bilancio 2022

La Legge 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020 (c.d. decreto di agosto) ha previsto diverse agevolazioni per la rivalutazione dei beni d’impresa materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni in società collegate o controllate risultanti nel bilancio in corso al 31.12.2020, di cui abbiamo già trattato in questa notizia. Una delle novità introdotte dal decreto di agosto è la possibilità di rivalutare i marchi con un periodo di ammortamento di 18 anni e il versamento di una imposta sostitutiva del 3%.Rivalutazione del marchio

Con la Legge di bilancio 2022 sono state introdotte alcune modifiche relativamente a questa disciplina, in primis l’estensione del periodo di ammortamento per la deduzione fiscale del maggior valore attribuito ai marchi e all’avviamento soggetti a rivalutazione o riallineamento da 18 a 50 anni.

Tale modifica non andrà comunque a influenzare la disciplina relativa alle immobilizzazioni immateriali con periodi diversi di ammortamento fiscale, come ad esempio, brevetti, diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, know-how, software, ecc.

È comunque prevista la possibilità di mantenere la deduzione fiscale in 18 anni con il versamento di una imposta sostitutiva integrativa con aliquote del 12%, 14% e 16% a seconda degli scaglioni previsti, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già corrisposta in precedenza. Dunque, scegliendo di mantenere la deduzione fiscale in 18 anni invece di estenderla a 50, sarà necessario versare una imposta sostitutiva pari al 9%, all’11% o al 13% a seconda degli scaglioni previsti (9% su rivalutazioni o riallineamenti fino a 5 milioni di euro, 11% quando compresi tra 5 e 10 milioni di euro e 13% quando superiori a 10 milioni di euro).

In alternativa sarà possibile revocare, anche parzialmente, la rivalutazione o il riallineamento fiscale, con l’ottenimento del conseguente titolo per il rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva del 3% già versata. La rinuncia alla rivalutazione fiscale potrà essere estesa anche alla rivalutazione civilistica, con il ripristino in bilancio dei valori precedenti le rivalutazioni.

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