Posted by Società Italiana Brevetti on 18 maggio 2015

Brevetto unitario: le sentenze della CGUE sui ricorsi spagnoli analizzate per argomento

BREVETTO UNITARIO

I due ricorsi tramite i quali la Spagna ha cercato di dimostrare che i due regolamenti riguardanti il brevetto unitario sono almeno in parte incompatibili con le norme dell’Unione Europea erano fondati su tredici motivi, tutti respinti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze del 5 maggio 2015. Esaminiamo, per ciascun motivo di ricorso, gli argomenti addotti dalla Spagna e il giudizio della corte.

Il contesto

Un brevetto unico valido in tutta l’Unione Europea (UE) che al contrario del brevetto europeo non richieda convalide nazionali – le quali spesso comportano traduzioni nelle lingue nazionali – e non ricada sotto la giurisdizione dei tribunali nazionali di ciascuno stato: si tratta di un’idea molto vecchia, che è stata oggetto di diverse proposte. Dopo oltre 30 anni di discussioni, il brevetto UE non sembrava ormai avere più speranze di diventare realtà a causa della mancanza del consenso unanime di tutti gli stati membri richiesta dalla normativa UE.

Tuttavia il 10 marzo 2011 il Consiglio dell’Unione Europea (il Consiglio) autorizzò una “cooperazione rafforzata” fra 25 dei 27 paesi membri dell’UE finalizzata all’adozione di un piano per un brevetto valido in tutti quei 25 paesi.

L’Italia e la Spagna rifiutarono di unirsi al gruppo essenzialmente perché il regime linguistico previsto avrebbe penalizzato i paesi che non utilizzano l’inglese, il francese e il tedesco.

La procedura di cooperazione rafforzata permette di approvare a maggioranza norme UE la cui approvazione normalmente richiederebbe l’unanimità. Dunque rinunciando all’inclusione di tutti i paesi UE, il brevetto – battezzato “unitario” nonostante non copra tutti i paesi UE – iniziò infine a prendere forma.

Il ricorso di Italia e Spagna contro la cooperazione rafforzata

L’Italia e la Spagna presentarono congiuntamente un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) contro la decisione con la quale il Consiglio aveva autorizzato la procedura di cooperazione rafforzata.

Il 16 aprile 2013 la CGUE respinse il ricorso e tutte le sue motivazioni con la sentenza nei procedimenti riuniti C-274/11 e C-295/11.

I ricorsi della Spagna contro i due regolamenti

Mentre il ricorso italo-spagnolo era ancora pendente, la Spagna propose due ulteriori ricorsi contro i due regolamenti, riguardanti rispettivamente l’istituzione del brevetto unitario e il suo regime linguistico, che nel frattempo erano stati approvati.

I due ricorsi spagnoli, fondati su un totale di tredici motivi, miravano a dimostrare che entrambi i regolamenti erano almeno parzialmente incompatibili con i principi fondanti dell’UE. Con le due sentenze del 5 maggio 2015 nelle cause C-146/13 e C-147/13, la CGUE ha respinto tutte le motivazioni ed entrambi i ricorsi.

Per confutare molti degli argomenti della ricorrente, la CGUE sostiene essenzialmente che I) sono gli stati membri UE – non l’UE in quanto tale – che agiscono per dare vita al brevetto unitario in quanto aderenti al meccanismo della cooperazione rafforzata da un lato, e dall’altro in quanto membri della Convenzione sul Brevetto Europeo, e che II) tale modo di procedere è compatibile con le norme UE e trova fondamento nella Convenzione sul Brevetto Europeo e nelle stesse norme UE.

La decisione è stata commentata da alcune fonti nel senso che la CGUE avrebbe in tal modo sostanzialmente evitato di affrontare la questione dell’effettiva compatibilità dei due regolamenti con le leggi UE.

Nel seguito, vediamo nel dettaglio gli argomenti di ciascun motivo di ricorso accompagnati da una sintesi del giudizio della corte.

Causa C-146/13

Il ricorso è finalizzato ad ottenere l’annullamento del regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (il regolamento).

La Spagna chiede alla CGUE di dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento impugnato, o in subordine di annullarlo integralmente, o in subordine di dichiarare nulli i paragrafi 1 e 2 dell’articolo articolo 9, il paragrafo 2 dell’articolo 18 e tutti i riferimenti contenuti nel regolamento impugnato relativi a un tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del brevetto unitario e fonte del diritto di quest’ultimo.

Il ricorso è fondato su sette motivi.

1. Violazione dei valori dello stato di diritto

Argomenti

Il regolamento viola i valori dello stato di diritto richiamati dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), perché prevede una tutela basata sul brevetto europeo, sebbene la procedura di concessione del brevetto europeo non sia soggetta a un controllo giurisdizionale che garantisca la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’UE.

Inoltre non è accettabile che il regolamento “incorpori” nell’ordinamento giuridico dell’UE atti promananti da un organismo internazionale che non è soggetto al rispetto dei principi costituzionali dell’UE.

Giudizio della corte

Il regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE, che è un accordo internazionale, non una legge dell’UE). Gli stati aderenti a tale accordo possono convenire che i brevetti europei rilasciati per tali stati abbiano un carattere unitario in tutti i loro territori, e prevedere che i brevetti europei siano concessi soltanto congiuntamente per tutti questi stati. Il regolamento si limita a creare le condizioni giuridiche che permettano di conferire un carattere unitario al brevetto europeo nel territorio degli stati aderenti al brevetto unitario. La CGUE sottolinea che la protezione unitaria ha “natura meramente accessoria” e viene attribuita ai brevetti europei dopo la concessione.

Pertanto il regolamento non fissa le condizioni di concessione dei brevetti europei – che sono disciplinate dalla CBE e non dal diritto UE – e non “incorpora” il procedimento di concessione dei brevetti europei.

2. Mancanza di base giuridica

Argomenti

Il regolamento va considerato giuridicamente inesistente poiché la sua adozione è fondata sull’articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) il quale stabilisce al comma 1 che “il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’UE e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di UE”.

Tuttavia il regolamento si presenta come un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, in attuazione di una cooperazione rafforzata. Quindi non è stata adottata alcuna misura per la creazione di titoli di proprietà intellettuale europei con validità uniforme nell’UE.

Giudizio della corte

La CGUE osserva che nella propria sentenza in merito ai precedenti ricorsi riguardanti il brevetto unitario (C-274/11 e C-295/11 vedi notizia), era già stato accertato che poiché i poteri conferiti dall’articolo 118 vengono esercitati nell’ambito di una cooperazione rafforzata, il principio secondo il quale la protezione citata nel comma 1 dell’articolo 118 TFUE è “uniforme” non deve essere riferita a tutta l’UE ma soltanto agli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata, nei quali il brevetto unitario godrà effettivamente di una protezione uniforme. Pertanto il comma 1 dell’articolo 118 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento.

3. Sviamento di potere

Argomenti

Il regolamento non introduce alcun regime giuridico idoneo a garantire una tutela uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’UE, di conseguenza la sua creazione dà luogo a uno sviamento di potere.

Giudizio della corte

In base alla giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se risulta essere stato adottato per fini diversi da quelli per i quali il potere è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal TFUE. Tuttavia la Spagna non ha fornito alcun elemento per dimostrare che una di queste due fattispecie si sia verificata nel caso in questione.

L’argomento è quindi infondato.

4. Attribuzione di poteri agli stati membri partecipanti contraria all’articolo 291 TFUE

Argomenti

Il regolamento attribuisce agli stati membri partecipanti la competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo dei brevetti e a definire la loro quota di distribuzione. La Spagna sostiene che l’attribuzione di tale competenza agli stati membri costituisce una violazione dell‘articolo 291 TFUE.

Giudizio della corte

La CGUE osserva che la determinazione delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione avviene secondo le disposizioni della CBE e che pertanto gli stati partecipanti agiscono in quanto membri della CBE. L’UE, sottolinea ancora la CGUE, non è un membro della CBE.

5. Violazione dei principi della sentenza Meroni

Argomenti

La Spagna afferma che l’attribuzione della competenza a fissare tasse di rinnovo e loro distribuzione viola i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Meroni (9/56) che ha ritenuto incompatibile con le norme UE la delega, da parte di un’istituzione dell’UE a un’entità privata, di alcuni poteri discrezionali.

Giudizio della corte

Secondo la CGUE non è l’UE, ma sono i singoli stati membri ad attribuire all’EPO il potere di fissare le tasse di rinnovo e la loro distribuzione, pertanto la dottrina Meroni non è applicabile.

6. Violazione dell’autonomia e uniformità dell’ordinamento giuridico dell’UE I

Argomenti

Ai sensi delle norme UE, il carattere essenziale dei poteri dell’UE e delle sue istituzioni non può essere modificato da alcun trattato internazionale. Tale principio è stato violato dall’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (Accordo TUB) che non fa parte del sistema giuridico dell’UE e che non prevede garanzie per la preservazione del diritto dell’UE.

Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’UE dispone di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali che possano incidere su norme comuni. Pertanto gli stati membri non sono competenti a sottoscrivere l’Accordo TUB.

Infine, il regolamento stabilisce che la sua entrata in vigore può avvenire soltanto dopo l’entrata in vigore dell’Accordo TUB, che avrà luogo soltanto se esso sarà ratificato da 13 stati. Ne consegue che l’effettività della competenza esercitata dall’UE mediante il regolamento dipende dalla volontà degli Stati membri firmatari dell’Accordo TUB.

Giudizio della corte

La CGUE non è competente a pronunciarsi sulla legittimità né dell’Accordo TUB (in quanto accordo internazionale stipulato da stati membri), né della sua ratifica da parte degli stati membri (in quanto misure adottate da autorità nazionali).

La sentenza sottolinea inoltre che il regolamento aveva fissato come data di entrata in vigore il 1 gennaio 2014 o la data di entrata in vigore dell’Accordo TUB, se questa data fosse stata posteriore.

Comunque, secondo la CGUE, un regolamento può disporre che la sua data di entrata in vigore dipenda dall’adozione degli stati membri di misure legislative o amministrative volte ad assicurare l’applicazione del regolamento stesso.

7. Violazione dell’autonomia e uniformità dell’ordinamento giuridico dell’UE II

Argomenti

Ai sensi del paragrafo 2, articolo 18 del regolamento, se uno stato membro non ratifica l’Accordo TUB il regolamento non sarà applicabile a quello stato, in violazione del principio di autonomia dell’ordinamento giuridico dell’UE.

Giudizio della corte

Questo argomento viene respinto in quanto infondato, dal momento che il regolamento ammette deroghe unicamente all’articolo 3 commi 1 e 2 e all’articolo 4 comma 1, con l’esclusione di ogni altra norma del regolamento stesso.

Causa C-147/13

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, o in subordine l’annullamento gli articoli da 4 a 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2.

Il ricorso è fondato su cinque motivi.

1. Violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua

Argomenti

Il regolamento viola il principio di non discriminazione sancito all’articolo 2 TUE, in quanto ha istituito un regime linguistico che prevede il rilascio di brevetti soltanto nelle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese e tedesco). La conseguenza è una disparità di trattamento dei cittadini e degli imprenditori dell’UE che non comprendono testi in inglese, francese e tedesco. La mancata garanzia di accesso alle traduzioni dei documenti che conferiscono diritti nell’UE viola il principio della certezza del diritto, non rispetta il principio di proporzionalità e non è giustificata dall’interesse pubblico.

Secondo la Spagna, l’introduzione di un’eccezione al principio dell’uguaglianza tra le lingue ufficiali dell’UE è inaccettabile poiché giustificata da criteri puramente economici.

Giudizio della corte

In via preliminare, la CGUE fa notare che secondo la giurisprudenza, l’ordinamento UE non prevede che ogni atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dell’UE debba essere redatto in ogni caso nella sua lingua.

È innegabile che il regolamento preveda un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’UE, ma occorre tenere conto della finalità di facilitare l’accesso alla tutela brevettuale laddove l’ottenimento di un brevetto europeo è complicato e costoso.

A parere della CGUE, non vi è dubbio che le modalità del sistema di tutela del brevetto europeo “producano effetti negativi sulla capacità di innovazione e di competitività delle imprese dell’UE, in particolare delle piccole e medie imprese”, mentre il regime linguistico istituito dal regolamento è invece idoneo a rendere “più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro” l’accesso al brevetto unitario e al sistema brevettuale in generale.

Occorre mantenere un equilibrio fra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività, e mentre l’UE attribuisce grande rilievo alla preservazione del multilinguismo, i costi elevati relativi alla concessione di un brevetto europeo costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’UE.

Oltretutto, sono previsti meccanismi che assicurino un equilibrio fra l’interesse di chi richiede un brevetto unitario e l’interesse degli altri operatori economici: un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione entro un determinato massimale per taluni richiedenti e un periodo transitorio di massimo 12 anni durante il quale ogni richiesta di effetto unitario deve essere accompagnata o da una traduzione integrale del fascicolo in inglese (o in un’altra lingua ufficiale dell’UE, se la lingua del procedimento è l’inglese).

La CGUE conclude che il regolamento preserva il necessario equilibrio fra gli interessi in gioco e che tanto il trattamento differenziato fra le lingue dell’UE che il regime linguistico del regolamento sono adeguati e proporzionati al legittimo obiettivo perseguito.

2. Violazione dei principi della sentenza Meroni

Argomenti

La Spagna sostiene che il regolamento delega all’EPO la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione e la pubblicazione delle traduzioni nell’ambito del regime transitorio. L’EPO non è soggetto a controllo giurisdizionale, e l’amministrazione del regime di compensazione costituisce un compito discrezionale. Il Consiglio ha quindi violato il principio, sancito dalla cosiddetta sentenza Meroni della CGUE (9/56), secondo il quale possono essere delegati soltanto poteri di esecuzione nettamente circoscritti, per i quali non sussista alcun margine di discrezionalità ed il cui esercizio sia soggetto a un controllo rigoroso.

Giudizio della corte

Le norme in questione prevedono che gli stati membri partecipanti conferiscano all’EPO i compiti sopra descritti. Ne consegue che il Consiglio non ha delegato all’EPO poteri di esecuzione, e che i principi della sentenza Meroni sono dunque inapplicabili.

3. Mancanza di base giuridica dell’articolo 4 del regolamento

Argomenti

Secondo l’articolo 118, comma 2 TFUE “Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.”

L’articolo 4 del regolamento “Traduzione in caso di controversia” non può avere come base giuridica l’articolo 118, comma 2 TFUE perché non riguarda il regime linguistico ma piuttosto delle garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale.

Giudizio della corte

L’articolo 4 del regolamento ricade direttamente nell’ambito del regime linguistico del brevetto unitario, in quanto definisce le norme speciali che disciplinano la traduzione nel contesto specifico di una controversia. Infatti, dato che il regime linguistico è definito dall’insieme delle disposizioni del regolamento impugnato, e più precisamente da quelle contenute agli articoli 3, 4 e 6, intesi a regolare situazioni differenti, l’articolo 4 del medesimo regolamento non potrebbe essere distinto, per quanto riguarda la base giuridica, dal resto delle disposizioni di quest’ultimo.

4. Violazione del principio di certezza del diritto

Argomenti

Il regolamento viola il principio di certezza del diritto in quanto:

a. limita le possibilità per gli operatori economici di accedere alle informazioni, dato che il fascicolo del brevetto unitario sarà pubblicato soltanto nella lingua del procedimento (e la norma sulla traduzione in caso di controversia non costituisce un rimedio sufficiente);

b. non indica le modalità, in particolare linguistiche, della concessione del brevetto unitario;

c. non fornisce dettagli circa il regime di compensazione (massimale dei costi e determinazione dell’importo);

d. soltanto la versione linguistica in cui il brevetto è stato rilasciato produce effetti giuridici ma non la sua traduzione, che ai sensi dell’articolo 4 deve essere prodotta in caso di controversia, né è prevista la possibilità di violazione in buona fede;

e. non esiste garanzia che un sistema adeguato di traduzione automatica sarà sviluppato prima della fine del periodo di transizione.

Giudizio della corte

a. l’argomento secondo il quale il regolamento limita l’accesso degli operatori economici alle informazioni è stato già respinto nell’ambito del primo motivo;

b. il regolamento indica che le modalità per la concessione del brevetto unitario sono quelle della CBE;

c. compete agli stati membri UE, quali stati contraenti della CBE, decidere sui dettagli del regime di compensazione tramite il comitato ristretto;

d. il fatto che a produrre effetti giuridici sia unicamente versione originale del brevetto europeo permette agli operatori interessati di conoscere con certezza la lingua facente fede ai fini di valutare la portata della tutela conferita dal brevetto stesso.

L’assenza di indicazioni delle conseguenze concrete per l’ipotesi in cui un presunto contraffattore abbia agito in buona fede consente al giudice competente di valutare secondo le circostanze del singolo caso;

e. la mancanza di una garanzia dello sviluppo di un sistema adeguato di traduzione automatica entro fine di un periodo transitorio non è sufficiente a giustificare l’annullamento del regolamento impugnato per violazione del principio della certezza del diritto, in quanto non è possibile avere una garanzia di questo tipo.

La CGUE esclude dunque che sia constatabile alcuna violazione del principio di certezza del diritto.

5. Violazione del principio di autonomia del diritto dell’UE

Argomenti

L’articolo 7 del regolamento è contrario al principio di autonomia del diritto dell’UE in quanto stabilisce che la data di entrata in vigore del regolamento stesso è il 1° gennaio 2014, ma che tale data sarà posticipata in caso di mancata entrata in vigore dell’Accordo TUB.

Dunque alle parti contraenti dell’accordo TUB viene di fatto attribuito il potere di stabilire la data di applicabilità di una norma dell’UE.

Giudizio della corte

Ai sensi dell’articolo 288 TFUE, l’entrata in vigore di un regolamento non dipende da alcuna misura di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento lasci agli stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate.

Nel caso di specie il legislatore UE ha lasciato agli stati membri il compito di adottare varie misure nel quAdro giuridico stabilito dalla CBE e di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti, essenziale per garantire il corretto funzionamento del brevetto unitario.

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