Approfondimenti / Marchio dell’Unione Europea

Territorio

La registrazione protegge unitariamente il marchio in tutti i paesi dell’Unione europea: attualmente Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (complessivamente Kmq 4.326.000 e 446 milioni di abitanti).

Marchi registrabiliMarchio dell'Unione europea

Sono marchi registrabili tutti i segni (parole, figure, cifre, forme) purché siano rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione e se rispondenti ai requisiti di novità, distintività, liceità.

Tipologie di marchi

Sono tipologie di marchi registrabili i marchi di prodotto, i marchi di servizio, i marchi collettivi, i marchi di certificazione, i marchi denominativi, i marchi figurativi, i marchi complessi (costituiti da elementi figurativi e denominativi), i marchi di forma (tridimensionali), di posizionamento, a motivi ripetuti (pattern), di colore (unico o combinazione di colori), sonori, di movimento, multimediali, olografici.

Domanda di marchio dell’Unione europea e marchio nazionale

La domanda di marchio dell’Unione europea può essere presentata indipendentemente dall’esistenza di un precedente marchio nazionale.

Chi può richiedere un marchio dell’Unione europea

Può richiedere un marchio dell’Unione europea ogni persona fisica o giuridica, compresi gli enti di diritto pubblico.

Possono richiedere marchi collettivi dell’Unione europea le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

Possono richiedere marchi di certificazione dell’Unione europea tutte le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, purché non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che ha sede ad Alicante (Spagna).

Effetti della domanda

Il marchio dell’Unione europea gode di piena protezione solo a partire dalla pubblicazione della sua registrazione. Nel periodo antecedente, a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione, il marchio dell’Unione europea gode di una protezione limitata che permette al titolare di esperire azioni di contraffazione e per il riconoscimento di un equo indennizzo che, tuttavia, potranno essere decise solo successivamente alla registrazione del marchio.

Priorità

È possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale ai sensi della Convenzione di Parigi. La prima domanda di marchio dell’Unione europea può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande per lo stesso marchio in altri paesi della Convenzione di Parigi.

Preesistenza

È possibile rivendicare l’anteriorità di una o più registrazioni nazionali, o contestualmente alla domanda, o entro due mesi, oppure successivamente alla registrazione.

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro ufficiali dell’EUIPO sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, il tedesco.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti abilitati iscritti in un’apposita lista tenuta dall’EUIPO.

Esame

L’esame della domanda viene effettuato per quanto riguarda i requisiti di distintività, liceità, ingannevolezza.

Pubblicazione della domanda

La pubblicazione della domanda viene effettuata, dopo la ricerca, sul Bollettino dei marchi dell’Unione europea.

Opposizione

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea i terzi, titolari di un diritto di marchio anteriore, nei casi previsti possono presentare opposizione alla concessione del marchio dell’Unione europea.

Nel caso di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea, il termine è di quattro mesi dalla ripubblicazione della registrazione nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea.

Registrazione

Se la domanda non viene rifiutata o non è oggetto di opposizione, o se l’opposizione viene respinta, viene concessa la registrazione del marchio dell’Unione europea.

Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione del marchio dell’Unione europea conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio in tutto il territorio dell’Unione europea.

Classificazione

Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione dell’Unione europea è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Uso del marchio registrato

Il mancato uso del marchio registrato nell’Unione europea protratto per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.

Incontestabilità

Il proprietario di un marchio anteriore che abbia tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l’uso di un marchio successivo registrato, essendone a conoscenza, non potrà più richiedere che quest’ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.

Cessione

La cessione del marchio è consentita solo per l’intero territorio dell’Unione europea, ma anche per parte dei prodotti o servizi.

Licenza

La licenza del marchio è consentita per la totalità o parte del territorio dell’Unione europea e per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Marking

Il marking, cioè l’utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato, è facoltativo.

Conversione in marchio nazionale

Se la domanda di marchio dell’Unione europea non viene accettata, o se dopo la registrazione viene annullata o revocata, per motivi esistenti soltanto in uno o alcuni paesi dell’Unione europea, detta domanda può, a determinate condizioni, essere oggetto di conversione in domanda nazionale negli altri paesi.

Protezione doganale

Sia la domanda che la registrazione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, Protocollo di Madrid.