Approfondimenti / Azione doganale

Diritti per i quali può essere richiesto l’intervento dell’autorità doganale

I diritti per i quali può essere richiesto l’intervento dell’autorità doganale sono i marchi, i brevetti, i design (registrati o non registrati), i diritti d’autore, i certificati complementari diDifesa dei diritti-Azione doganale protezione, le privative per novità vegetali, le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le denominazioni commerciali, purché protette come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o UE.

Chi può richiedere l’intervento dell’autorità doganale

Può richiedere l’intervento dell’autorità doganale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri dell’Unione Europea.

Prova della titolarità e validità nell’Unione Europea del diritto

La domanda di intervento deve contenere prova della titolarità e validità del diritto nell’Unione Europea o nel territorio dello stato presso la cui dogana si presenta la domanda.

Informazioni necessarie per distinguere le merci in violazione

Alla domanda di intervento vanno allegate tutte le informazioni necessarie per distinguere le merci usurpative dagli originali, quali:

  • una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci originali (ad esempio fotografie e descrizione del prodotto e dell’imballaggio)
  • il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto
  • un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati
  • il paese o l’area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione
  • i probabili destinatari delle merci in violazione
  • informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciute.

Presentazione della richiesta

La presentazione della richiesta va effettuata presso l’autorità doganale di ogni stato nel quale viene richiesto l’intervento oppure presso l’autorità di uno stato ma con efficacia anche per gli altri stati dell’Unione europea indicati nella richiesta, quando il titolare abbia acquisito un titolo comunitario (es. marchio dell’Unione europea o design comunitario).

Sospensione dello svincolo delle merci

Quando un ufficio doganale sospetta che merci all’importazione possano violare un diritto di proprietà intellettuale per il quale il titolare ha presentato una domanda di intervento, esso procede alla sospensione dello svincolo e al blocco delle merci. Il titolare del diritto viene informato e invitato a ispezionare le merci sospette.

Il termine della sospensione è di 10 giorni lavorativi, e può essere esteso al massimo di 10 giorni lavorativi ulteriori, se necessario. Nel caso di merci deperibili, il termine della sospensione è di soli 3 giorni lavorativi. Entro tali termini il titolare del diritto accerta, e comunica per iscritto alle autorità doganali, che le merci oggetto della procedura violano il diritto in questione. In mancanza di tale comunicazione scritta, l’ufficio doganale può procedere allo svincolo delle merci sospette.

Procedimento giudiziario

Entro 10 giorni lavorativi dall’inizio della sospensione (3 giorni lavorativi nel caso di merci deperibili) il titolare del diritto deve avviare un procedimento giudiziario diretto ad ottenere la conferma da parte di un tribunale del sequestro delle merci contraffatte. Per la legge italiana, la violazione di diritti di proprietà intellettuale costituisce un reato; conseguentemente l’ufficio doganale italiano, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l’esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.

Durata e rinnovo

La richiesta di intervento da parte dell’autorità doganale ha la durata di un anno, e può essere oggetto di rinnovo.

Intervento in assenza di una richiesta

Anche quando non sia stata presentata alcuna richiesta di intervento, se l’autorità doganale ha motivi sufficienti per sospettare che delle merci violino un diritto di proprietà intellettuale, essa può effettuare un intervento in assenza di una richiesta, invitando il titolare del diritto a fornire le informazioni necessarie per confermare il sospetto, ed eventualmente sospendendo il rilascio delle merci o ponendole sotto sequestro per 3 giorni lavorativi al fine di consentire al titolare del diritto di presentare una richiesta di intervento.