IGP per prodotti non agroalimentari, il D. Lgs. 51/2026 definisce i controlli e le sanzioni per uso ingannevole e usurpazione
È in vigore dal 7 maggio 2026 il Decreto Legislativo n. 51/2026 che adegua la normativa italiana alle disposizioni del regolamento UE 2023/2411, la norma che ha di fatto esteso la tutela già prevista per le Indicazioni Geografiche Protette (“IGP”) del settore agroalimentare anche ai prodotti di altri settori, a condizione che tali prodotti siano dotati di qualità o reputazione legate all’origine geografica.
Come richiedere la tutela IGP per un prodotto non agroalimentare
Il deposito di richieste di tutela come Indicazione Geografica Protetta per prodotti artigianali e industriali (“prodotti non agroalimentari”) di fatto è già possibile dal 1 dicembre 2025 (vedi nostra notizia).
La richiesta può essere presentata, essenzialmente, dalle associazioni di produttori.
L’iter procedurale ha due fasi distinte.
- Fase nazionale: deposito della domanda presso il Ministero del Made in Italy, che verifica gli aspetti formali e sostanziali e gestisce eventuali opposizioni a livello nazionale.
- Fase UE: se la fase nazionale ha esito positivo, la domanda passa all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), che concede o meno l’approvazione finale.
Per essere protetto da IGP per prodotti non agroalimentari, un prodotto deve possedere i seguenti requisiti:
- essere originario di un luogo, paese o regione determinato
- essere dotato di qualità, reputazione o altra caratteristica attribuibile alla sua origine geografica
- avere almeno una fase di produzione nella zona geografica determinata
- essere oggetto di un disciplinare di produzione in cui si dimostra che il prodotto possiede i requisiti previsti dal regolamento.
Alcuni esempi di prodotti proteggibili sono i tessuti e i pizzi, i gioielli, il vetro, la porcellana, gli oggetti in legno.
Cosa cambia con il Decreto Legislativo n. 51/2026
Il D. Lgs. n. 51/2026 rende pienamente operativo in Italia in quasi tutti i suoi dettagli il sistema europeo di tutela delle IGP non agroalimentari, coordinando le due fasi distinte, italiana ed europea, della domanda di registrazione.
Il nuovo decreto introduce un sistema di controllo coordinato dall’UIBM per verificare la conformità al disciplinare di produzione e il rispetto delle fasi di produzione nell’area geografica, oltre che per monitorare l’uso delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato.
È importante notare inoltre l’adeguamento del quadro sanzionatorio, apportando modifiche al Codice Penale e introducendo nuove sanzioni amministrative e penali per il contrasto a numerose fattispecie di violazione del diritto conferito dalla registrazione della IGP non agroalimentare, fra le quali lo sfruttamento indebito, l’usurpazione, l’uso ingannevole e l’evocazione.
Ottenere una tutela IGP a livello europeo per le produzioni tipiche non agroalimentari è un’opportunità importante, utile per contrastare i tentativi di imitazione ma anche come leva di competitività.
Per saperne di più
Invitiamo le associazioni di produttori interessate ad ottenere IGP per prodotti non agroalimentari a contattarci per ulteriori informazioni.
Contenuti correlati
Flas news – Regolamento NGT, ulteriore passo verso l’approvazione
Flash news – Amarone vince contro il marchio che evoca la DOP: seconda decisione importante