Una varietà vegetale può essere protetta, in Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea, tramite una privativa per novità vegetale. Non è possibile proteggere varietà vegetali tramite brevetto né in Italia, né negli altri paesi dell’Unione Europea.
Ottenere protezione può essere ancora possibile: infatti la pubblicazione di una descrizione della varietà non è lesiva della novità, se la pubblicazione non è accompagnata dalla vendita di materiale di riproduzione, ed avviene entro certi limiti temporali.
Per essere lesivo della novità un atto commerciale deve avvenire non solo in determinati intervalli di tempo, ma anche con il consenso del costitutore e ai fini di sfruttamento della varietà. Un atto di reale sperimentazione non è lesivo della novità.