Il costo di un brevetto dipende dal tipo di invenzione, o creazione se si tratta di design, e l’estensione territoriale della tutela che si vuole ottenere.
Il costo per la presentazione di una domanda di brevetto italiano o modello di utilità italiano dipende essenzialmente dalla complessità della materia.
Per un’impresa brevettare un ritrovato è solo una fase di un programma di ricerca del prodotto innovativo, che comprende il lavoro di progettazione, sviluppo, produzione del ritrovato e promozione commerciale.
Nell’ambito di tale processo, i costi di brevettazione generalmente sono una percentuale minima della spesa complessiva, anche nel caso in cui si decida di depositare domande di brevetto in molti paesi esteri.
Comunque, è certamente importante ottimizzare i costi di brevettazione: scegliere la forma di tutela adatta, valutare accuratamente quale estensione territoriale sia più conveniente e limitare i rischi di insuccesso, ove opportuno, tramite preventive ricerche di novità o ricerche brevettuali esplorative.
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Le idee in quanto tali, ad esempio un’idea commerciale o pubblicitaria, non sono né brevettabili, né coperte dal diritto d’autore. Tuttavia, possono essere tutelati con un brevetto od un modello d’utilità prodotti e/o procedimenti tecnici che servono a realizzare tale idea e rispondano ai requisiti di brevettabilità o eventualmente con un design o diritto d’autore la concreta realizzazione dell’idea se ne ricorrano i presupposti.
Un brevetto difende l’invenzione dalle contraffazioni essenzialmente in base a due fattori: l’originalità dell’invenzione e la qualità del brevetto. Quanto più un ritrovato è originale, tanto più ampio sarà il suo ambito di tutela.
È opinione diffusa che basti cambiare un minimo particolare per poter copiare impunemente un’invenzione, aggirando il brevetto. Ciò è vero solo nel caso in cui sia proprio quel minimo particolare l’oggetto dell’invenzione: l’esclusiva brevettuale riguarda solo le parti originali di un ritrovato.
Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l’invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto: oltre alla descrizione completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le “rivendicazioni”, in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del ritrovato per i quali si rivendica l’esclusiva e che definiscono l’ambito di tutela del brevetto.
Una descrizione e delle rivendicazioni redatte in maniera inadeguata, possono pregiudicare l’estensione della tutela, o persino causare la nullità del brevetto.
E’ importante pertanto affidare la redazione di brevetti a consulenti in proprietà industriale che, soprattutto per certe specializzazioni, abbiano una preparazione tecnico scientifica nel ramo.
Il diritto di esclusiva conferito da una domanda di brevetto depositata presso gli uffici brevetti nazionali ha valore solo nel territorio dello stato in cui si deposita la domanda.
Per estendere tale esclusiva ad altri stati esteri, eventualmente fino ad ottenere un brevetto con tutela in tutto il mondo, è necessario depositare singole domande di brevetto in ogni stato, oppure utilizzare la procedura prevista da accordi internazionali come la Convenzione sul Brevetto Europeo che permette l’ottenimento di una tutela in oltre 30 paesi europei.
Se vi è la necessità di depositare la domanda di brevetto in molti stati anche fuori dall’Europa, ci si può avvalere della domanda internazionale PCT che prevede una procedura più semplice ed economica per inoltrare una richiesta di protezione in più paesi.
Un requisito fondamentale per la brevettabilità di un’invenzione è la novità. Non è quindi possibile brevettare un’invenzione che sia stata già utilizzata o divulgata.
La novità viene meno quando il contenuto dell’invenzione sia stato reso disponibile in qualsiasi forma e modo a terzi. La commercializzazione o la descrizione, per esempio su una pubblicazione scientifica, di un nuovo ritrovato ne pregiudicano la brevettabilità.
Anche se si riuscisse a ottenere un brevetto, questo vizio d’origine incomberebbe sempre e un concorrente potrebbe chiedere la nullità del brevetto per mancanza di novità in qualsiasi momento.
Fa eccezione il caso di comunicazione a terzi a condizione di riservatezza.
Spesso si considera l’ipotesi di estendere il brevetto all’estero solo quando il prodotto brevettato comincia a essere richiesto anche in altri paesi. A quel punto, però, di solito è troppo tardi.
L’estensione all’estero dei brevetti va di regola effettuata nei termini previsti dalla Convenzione di Parigi che ha istituito il cosiddetto diritto di priorità. La Convenzione stabilisce che i termini per l’estensione all’estero sono di 12 mesi dal primo deposito per il brevetto e il modello di utilità, e di 6 mesi per il design.
Durante questo periodo, chi deposita una domanda in uno degli stati aderenti alla Convenzione gode di un diritto di priorità, grazie al quale:
Se il termine previsto dalla Convenzione di Parigi è scaduto, non è più possibile rivendicare la priorità del brevetto. Tuttavia, si può depositare una nuova domanda di brevetto in ciascuno stato estero, a patto che l’invenzione non sia stata già resa pubblica, o non sia già oggetto in tale stato di un precedente brevetto altrui.
Questa possibilità viene meno, tuttavia, quando la domanda viene ufficialmente resa pubblica dall’Ufficio Brevetti nel paese di origine (ciò che avviene per le invenzioni e i modelli di utilità dopo 18 mesi dal deposito).
La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti derivanti da brevetto: quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il brevetto consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci:
Con il modello di utilità si possono proteggere le nuove conformazioni atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.
Il modello di utilità deve rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per il brevetto di invenzione, ma ad un livello più limitato. Non sono proteggibili come modello di utilità i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.
È opinione diffusa che il modello di utilità abbia meno valore, legale ed economico, del brevetto per invenzione. Ma in realtà, dal punto di vista giuridico, i due tipi di tutela conferiscono esattamente gli stessi diritti: facoltà di attuare, usare, produrre e commerciare nel territorio dello stato l’oggetto della tutela in esclusiva, con la facoltà dunque di impedire ad altri non autorizzati di fare altrettanto. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione (20 anni) e il modello di utilità (10 anni).
Tuttavia, a parte la durata, dal punto di vista economico il valore di un qualsivoglia brevetto è determinato dal contenuto innovativo dell’oggetto tutelato, e dal modo in cui viene gestita l’esclusiva. Invenzione e modello di utilità sono, secondo la legge italiana, due cose diverse: nel caso dell’invenzione, la soluzione di un problema tecnico prima irrisolto, o risolto in maniera non soddisfacente; nel caso del modello, l’attribuzione di una conformazione nuova a un prodotto già noto, che ne rende l’uso più utile, efficace o comodo.
La legge rende possibile, a certe condizioni, la trasformazione di un brevetto per invenzione in modello di utilità e viceversa, ciò che permette di evitare che il diritto sia considerato nullo se richiesto e/o concesso per la fattispecie sbagliata.
La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti derivanti da modello di utilità: quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il modello di utilità consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci: