Approfondimenti / Modello di utilità

Territorio

Modello di utilità

Il modello di utilità conferisce protezione nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello stato di San Marino, e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.

Modelli proteggibili

Sono modelli di utilità proteggibili le nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili e oggetti di uso in genere. Non sono proteggibili come modello di utilità i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.

I modelli di utilità devono rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per i brevetti di invenzione.

Novità

La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla presentazione della domanda di modello di utilità o alla data di priorità può rendere il modello nullo.

Attività inventiva

Una minima attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di modello di utilità, o alla data della priorità, per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.

Applicazione industriale

L’oggetto del modello deve poter avere un’applicazione industriale, cioè un utilizzo nell’industria, inclusi i settori dei servizi e dell’agricoltura.

Chi può richiedere un modello di utilità

Può richiedere un modello di utilità ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da Avvocati.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata in Italia presso le Camere di Commercio o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Priorità

E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di modello di utilità presentata in un altro stato membro della Convenzione di Parigi o dell’OMC entro 12 mesi dalla data di presentazione di tale prima domanda. Sono ammesse più priorità. Una prima domanda di modello in Italia può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell’OMC per lo stesso oggetto.

Diritti derivanti dalla domanda

Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, che generalmente avviene dopo 18 mesi dalla data di presentazione o dalla data di priorità, o precedentemente se notificata a un presunto contraffattore, il titolare di una domanda può impedire che un terzo utilizzi il modello e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.

Esame

L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali, ma la domanda di brevetto non è sottoposta a una ricerca di anteriorità ovvero a un esame volto ad appurare la sussistenza dei requisiti sostanziali di novità e attività inventiva.

Opposizione

Non esiste procedura di opposizione.

Concessione

Avviene entro circa 2 anni dalla presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche in pendenza della domanda (vedi Diritti derivanti dalla domanda).

Durata

Il modello di utilità ha una durata di 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

Tassa di mantenimento

Oltre alle tasse dovute alla presentazione della domanda, deve essere pagata, alla scadenza del 1° quinquennio, una tassa di mantenimento per il 2° quinquennio.

Obbligo di uso e licenza obbligatoria

Il modello di utilità è soggetto ad obbligo di uso e licenza obbligatoria: in caso di mancato o insufficiente sfruttamento tramite produzione in Italia o importazione di paesi dell’UE o membri dell’OMC, il modello di utilità può essere oggetto di richiesta di licenza obbligatoria da parte di un terzo. Non è necessario presentare presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) prove d’uso.

Licenza, cessione, diritti di garanzia

Un modello di utilità può essere oggetto di licenza, di cessione o di diritti di garanzia.

Conversione in brevetto per invenzione e viceversa

Un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione  (o viceversa), se l’oggetto da tutelare si dimostra tale per cui un brevetto (e viceversa, un modello di utilità) avrebbe dovuto essere richiesto al suo posto.

Conversione di un brevetto europeo in modello di utilità italiano

Un brevetto europeo che sia stato revocato, o la cui domanda sia stata respinta o ritirata, può, in determinate condizioni, essere oggetto di conversione in modello di utilità italiano.

Brevettazione alternativa

A chi deposita una domanda di brevetto per invenzione industriale è consentito presentare contestualmente una domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione industriale non sia accolta.

Protezione doganale

La domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il blocco alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal modello di utilità.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Convenzione sul Brevetto Europeo, PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), Accordo TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).